Corte costituzionale
Sentenza n. 119/1992
Corte cost., sent. 23 marzo 1992, n. 119
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 119/1992
- Data di deposito
- 23 marzo 1992
- Data di decisione
- 5 marzo 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:119
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, n. 1, legge n. 897 del 23 dicembre 1986
- art. 2, comma 1, legge n. 167 del 29 aprile 1983
Parametri
Massime
Massima n. 18136
A seguito della piu' recente evoluzione normativa (cfr. art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 11, della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e art. 47 bis della citata legge n. 354 del 1975, introdotto dall'art. 4 ter, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 297, e poi sostituito dall'art. 12 della legge n. 663 del 1986 citata) e delle pronuncie della Corte costituzionale intervenute in materia, l'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale del condannato comune e' stato riformulato prevedendosi l'ammissibilita' del beneficio indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare e svincolandosi pertanto l'osservazione della personalita' del condannato dallo stato di privazione della liberta'. In tale ottica non ha piu' ragione di essere, risolvendosi in un'inammissibile violazione del principio costituzionale di eguaglianza, la diversa disciplina dell'affidamento del condannato militare, la quale, pur consistendo nell'estensione dell'istituto dell'affidamento in prova del condannato comune al condannato militare, con gli adattamenti richiesti dalle particolarita' dell'organizzazione materiale militare (stabilimento militare di pena, comando o ente militare affidatario, giudice militare di sorveglianza), continua a stabilire l'indefettibilita' dell'osservazione della personalita' del condannato, condotta per almeno un mese all'interno dello stabilimento militare di pena. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167, come sostituito dall'art. 1, n. 1, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 897, nella parte in cui non prevede che l'affidamento in prova possa essere disposto indipendentemente da tale condizione. - Sull'affidamento in prova al servizio sociale del condannato comune, v. in senso conforme S. n. 569/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), come sostituito dall'art. 1, numero 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 897, nella parte in cui non prevede l'adozione del provvedimento dell'affidamentoin prova indipendentemente dall'osservazione della personalità del condannato condotta per almeno un mese nello stabilimento militare di pena.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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