Corte costituzionale

Sentenza n. 119/1992

Corte cost., sent. 23 marzo 1992, n. 119

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
119/1992
Data di deposito
23 marzo 1992
Data di decisione
5 marzo 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:119

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, n. 1, legge n. 897 del 23 dicembre 1986
  • art. 2, comma 1, legge n. 167 del 29 aprile 1983

Parametri

Massime

Massima n. 18136

A seguito della piu' recente evoluzione normativa (cfr. art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 11, della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e art. 47 bis della citata legge n. 354 del 1975, introdotto dall'art. 4 ter, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 297, e poi sostituito dall'art. 12 della legge n. 663 del 1986 citata) e delle pronuncie della Corte costituzionale intervenute in materia, l'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale del condannato comune e' stato riformulato prevedendosi l'ammissibilita' del beneficio indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare e svincolandosi pertanto l'osservazione della personalita' del condannato dallo stato di privazione della liberta'. In tale ottica non ha piu' ragione di essere, risolvendosi in un'inammissibile violazione del principio costituzionale di eguaglianza, la diversa disciplina dell'affidamento del condannato militare, la quale, pur consistendo nell'estensione dell'istituto dell'affidamento in prova del condannato comune al condannato militare, con gli adattamenti richiesti dalle particolarita' dell'organizzazione materiale militare (stabilimento militare di pena, comando o ente militare affidatario, giudice militare di sorveglianza), continua a stabilire l'indefettibilita' dell'osservazione della personalita' del condannato, condotta per almeno un mese all'interno dello stabilimento militare di pena. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167, come sostituito dall'art. 1, n. 1, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 897, nella parte in cui non prevede che l'affidamento in prova possa essere disposto indipendentemente da tale condizione. - Sull'affidamento in prova al servizio sociale del condannato comune, v. in senso conforme S. n. 569/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), come sostituito dall'art. 1, numero 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 897, nella parte in cui non prevede l'adozione del provvedimento dell'affidamentoin prova indipendentemente dall'osservazione della personalità del condannato condotta per almeno un mese nello stabilimento militare di pena.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze