Corte costituzionale
Sentenza n. 107/1992
Corte cost., sent. 18 marzo 1992, n. 107
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 107/1992
- Data di deposito
- 18 marzo 1992
- Data di decisione
- 4 marzo 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:107
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 638 del 11 novembre 1983
- art. 5, comma 6, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
Parametri
Massime
Massima n. 18036
In base alla gia' affermata coesistenza tra l'art. 5, d.l. n. 463 del 1983, e l'art. 4, d.leg.lgt. n. 212 del 1946 - dal primo non abrogato - deve ritenersi che, per i lavoratori agricoli a tempo determinato, il diritto all'indennita' di malattia non sia subordinato necessariamente all'iscrizione per almeno cinquantuno giornate negli elenchi nominativi dei braccianti relativi all'anno precedente, ma spetti anche a chi - come nel caso in esame - abbia maturato analogo periodo nel medesimo anno di insorgenza della malattia, purche' in possesso del "certificato d'urgenza", dal cui rilascio decorre, ai sensi dell'art. 4 cit., l'ammissione alle prestazioni: non valendo, in contrario, la circostanza di mero fatto, estranea al caso in esame, che la certificazione provvisoria possa, in ipotesi, riferirsi all'anno precedente. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 5, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in l. 11 novembre 1983, n. 638, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). - S. n. 86/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, sesto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, con modificazioni, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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