Corte costituzionale

Sentenza n. 105/1992

Corte cost., sent. 18 marzo 1992, n. 105

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
105/1992
Data di deposito
18 marzo 1992
Data di decisione
4 marzo 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
BORZELLINO
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:105

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 432 del 6 agosto 1981
  • art. 17, comma 2, lett. a), decreto-legge n. 283 del 6 giugno 1981

Parametri

Massime

Massima n. 18258

Agli ufficiali che si trovavano nel livello retributivo iniziale della carriera alla data del 1 febbraio 1981 non puo' ragionevolmente attribuirsi uno stipendio inferiore - a parita' di qualifica e funzioni - rispetto ai colleghi meno anziani entrati nel s.p.e. dopo tale data, sicche' e' lesiva dell'art. 3 Cost. la norma che impone di computare nel suddetto livello iniziale l'intera anzianita' di carriera dei primi, senza prevedere l'allineamento dello stipendio cosi' attribuito a quello piu' elevato conseguito eventualmente dai secondi per effetto della possibilita' - ai primi incongruamente preclusa - di giovarsi dell'anzianita' nel grado superiore posseduto prima del s.p.e.. Pertanto, applicando un meccanismo largamente diffuso nel pubblico impiego e reintrodotto per i militari dall'art. 1, comma settimo, seconda parte, d.l. n. 379 del 1987, va dichiarato illegittimo costituzionalmente - per violazione dell'art. 3 Cost. (assorbita la censura riferita all'art. 97 Cost.) - l'art. 17, comma secondo, lett. a), del d.l. 6 giugno 1981 n. 283, convertito con modifiche nella l. 6 agosto 1981 n. 432, nella parte in cui non prevede, ai fini dell'inquadramento ivi contemplato, l'attribuzione dello stipendio dell'ufficiale in servizio permanente effettivo, che segue nel ruolo, al militare pari grado che abbia conseguito un trattamento stipendiale inferiore. - S. n. 248/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, lett. a), del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in cui non prevede - ai fini dell'inquadramento ivi contemplato - l'attribuzione dello stipendio dell'ufficiale in servizio permanente effettivo, che segue nel ruolo, al militare pari grado che abbia conseguito un trattamento stipendiale inferiore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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