Corte costituzionale
Sentenza n. 105/1992
Corte cost., sent. 18 marzo 1992, n. 105
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 105/1992
- Data di deposito
- 18 marzo 1992
- Data di decisione
- 4 marzo 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:105
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 432 del 6 agosto 1981
- art. 17, comma 2, lett. a), decreto-legge n. 283 del 6 giugno 1981
Parametri
Massime
Massima n. 18258
Agli ufficiali che si trovavano nel livello retributivo iniziale della carriera alla data del 1 febbraio 1981 non puo' ragionevolmente attribuirsi uno stipendio inferiore - a parita' di qualifica e funzioni - rispetto ai colleghi meno anziani entrati nel s.p.e. dopo tale data, sicche' e' lesiva dell'art. 3 Cost. la norma che impone di computare nel suddetto livello iniziale l'intera anzianita' di carriera dei primi, senza prevedere l'allineamento dello stipendio cosi' attribuito a quello piu' elevato conseguito eventualmente dai secondi per effetto della possibilita' - ai primi incongruamente preclusa - di giovarsi dell'anzianita' nel grado superiore posseduto prima del s.p.e.. Pertanto, applicando un meccanismo largamente diffuso nel pubblico impiego e reintrodotto per i militari dall'art. 1, comma settimo, seconda parte, d.l. n. 379 del 1987, va dichiarato illegittimo costituzionalmente - per violazione dell'art. 3 Cost. (assorbita la censura riferita all'art. 97 Cost.) - l'art. 17, comma secondo, lett. a), del d.l. 6 giugno 1981 n. 283, convertito con modifiche nella l. 6 agosto 1981 n. 432, nella parte in cui non prevede, ai fini dell'inquadramento ivi contemplato, l'attribuzione dello stipendio dell'ufficiale in servizio permanente effettivo, che segue nel ruolo, al militare pari grado che abbia conseguito un trattamento stipendiale inferiore. - S. n. 248/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, lett. a), del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in cui non prevede - ai fini dell'inquadramento ivi contemplato - l'attribuzione dello stipendio dell'ufficiale in servizio permanente effettivo, che segue nel ruolo, al militare pari grado che abbia conseguito un trattamento stipendiale inferiore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze