Corte costituzionale
Ordinanza n. 57/1992
Corte cost., ord. 18 febbraio 1992, n. 57
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 57/1992
- Data di deposito
- 18 febbraio 1992
- Data di decisione
- 3 febbraio 1992
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:57
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 2, legge n. 477 del 30 luglio 1973
Parametri
Massime
Massima n. 18034
Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale l'art. 38, secondo comma, Cost., impone che sia garantito a tutti i lavoratori il diritto al conseguimento della pensione nella misura minima, ma non anche della pensione massima o, comunque, di un incremento del trattamento di quiescenza. Non e' percio' in contrasto con tale precetto l'art. 15, secondo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, nella parte in cui non consente al personale della scuola non in servizio al 1 ottobre 1974 di restare in servizio fino al settantesimo anno di eta', per il raggiungimento del periodo massimo pensionistico o, comunque, per il miglioramento del trattamento pensionistico. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, in parte qua.) - S. nn. 238/1988, 461/1989, 444/1990, 282/1991, 440/1991.
Massima n. 18035
Il riconoscimento, da parte dell'art. 15, secondo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, del diritto di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta' per conseguire un trattamento di quiescenza in misura piu' favorevole, soltanto al personale della scuola che alla data del 1 ottobre 1974 fosse in servizio di ruolo o con incarico a tempo indeterminato, costituisce una deroga transitoria alla regola - che per i pubblici dipendenti, pur in presenza di varie eccezioni, resta tuttora tale - della fissazione del collocamento a riposo al sessantacinquesimo anno di eta'. Pertanto la mancata estensione di tale disciplina al personale della scuola non in servizio alla data suddetta - cui e' consentito di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta' al solo fine di raggiungere il minimo della pensione - non potendo considerarsi frutto di scelta discrezionale manifestamente irrazionale od arbitraria, non viola il principio di eguaglianza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 30 luglio 1977, n. 477, in parte qua.) - S. nn. 207/1986, 444/1990, 490/1991, 491/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal TAR dell'Abruzzo - sezione distaccata di Pescara, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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