Corte costituzionale
Ordinanza n. 492/1992
Corte cost., ord. 29 dicembre 1992, n. 492
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 492/1992
- Data di deposito
- 29 dicembre 1992
- Data di decisione
- 16 dicembre 1992
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:492
Norme oggetto del giudizio
- art. 413, codice di procedura civile
- art. 23, comb.disp., legge n. 210 del 17 maggio 1985
Parametri
Massime
Massima n. 19018
Riguardo alla attribuzione dei posti in organico agli uffici giudiziari il principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione della giustizia impone che tale attribuzione sia correlata alle pendenze di fatto, comunque radicate; esigenza, questa, gia' avvertita del resto dal legislatore al momento di dettare (legge 11 agosto 1973, n. 533) la nuova disciplina delle controversie individuali di lavoro. E' percio' del tutto inconferente far richiamo - come nel caso il giudice 'a quo' - nel contestare, in riferimento all'art. 97 Cost., la legittimita' della disposizione che da' facolta' ai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, anche se addetti a compartimenti e dipendenze che in tale circoscrizione non rientrano, di adire il Pretore di Roma in quanto giudice della circoscrizione in cui l'Ente ha la sede legale, al sovraccarico che di conseguenza verrebbe a prodursi per un solo ufficio giudiziario. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 23, legge 17 maggio 1985, n. 210, e dell'art. 413 cod.proc.civ., in parte 'qua'.) - Sulla illegittimita' costituzionale dell'art. 23, legge n. 210 del 1985, nella parte in cui, con "irragionevole deroga alla disciplina generale dettata dall'art. 413 cod. proc. civ.", prevedeva, per le controversie di lavoro relative al personale dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato, la competenza del pretore "del luogo in cui ha sede l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice competente secondo le norme ordinarie": S. n. 117/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, (Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato) e dell'art. 413 del codice di procedura civile, nella parte in cui dà facoltà ai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato di adire il Pretore di Roma, in quanto giudice della circoscrizione in cui l'Ente ha sede legale, anche se addetti a compartimenti e dipendenze dell'Ente che non rientrano nella sua circoscrizione, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Pretore di Roma con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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