Corte costituzionale
Ordinanza n. 489/1992
Corte cost., ord. 29 dicembre 1992, n. 489
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 489/1992
- Data di deposito
- 29 dicembre 1992
- Data di decisione
- 16 dicembre 1992
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:489
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 19103
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 254/1992.
Massima n. 19104
Restituzione degli atti al giudice a quo perche' riesamini la rilevanza della prospettata questione alla luce della nuova disciplina introdotta, nel senso auspicato dal provvedimento di rimessione, dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni in l. 7 agosto 1992, n. 356.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe;
Ordina, relativamente alle sollevate questioni sugli artt. 210 e 503 del codice di procedura penale, la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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