Corte costituzionale

Ordinanza n. 489/1992

Corte cost., ord. 29 dicembre 1992, n. 489

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
489/1992
Data di deposito
29 dicembre 1992
Data di decisione
16 dicembre 1992
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:489

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 19103

Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 254/1992.

Massima n. 19104

Restituzione degli atti al giudice a quo perche' riesamini la rilevanza della prospettata questione alla luce della nuova disciplina introdotta, nel senso auspicato dal provvedimento di rimessione, dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni in l. 7 agosto 1992, n. 356.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe;

Ordina, relativamente alle sollevate questioni sugli artt. 210 e 503 del codice di procedura penale, la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze