Corte costituzionale

Ordinanza n. 482/1992

Corte cost., ord. 22 dicembre 1992, n. 482

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
482/1992
Data di deposito
22 dicembre 1992
Data di decisione
14 dicembre 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:482

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 19099

Il requisito probatorio necessario per l'instaurazione del giudizio immediato e quello richiesto per il giudizio abbreviato sono tra loro distinti, dal momento che la prova evidente, idonea all'accoglimento da parte del giudice della richiesta di giudizio immediato, e' quella che, per la sufficienza ai fini del rinvio a giudizio, rende superflua l'effettuazione dell'udienza preliminare, mentre la definibilita' del processo allo stato degli atti richiesta per disporre il giudizio abbreviato si fonda sulla completezza dell'intero quadro probatorio e sulla previsione della sua non modificabilita' anche ai fini della individuazione delle circostanze del reato e della commisurazione della pena. - Cass. sez. unite penali, 21 aprile 1992, n. 22.

Massima n. 19100

L'ammissibilita' del patteggiamento non dipende da una particolare situazione probatoria (evidenza della prova o decidibilita' allo stato degli atti), ma da una valutazione di opportunita' affidata alle parti e soggetta alla verifica del giudice, con la conseguenza che l'eventuale carenza di indagini non interferisce necessariamente sul controllo che il giudice e' chiamato a compiere circa l'ammissibilita' della specifica domanda che le parti gli hanno concordemente rivolto.

Massima n. 19101

Nessuna disposizione del codice di procedura penale consente al giudice del dibattimento un sindacato - la cui eventuale introduzione peraltro non potrebbe non rientrare nella discrezionalita' del legislatore - sulla valutazione di evidenza della prova in base alla quale il giudice delle indagini preliminari abbia ritenuto di disporre il giudizio immediato, ma cio' non gli impedisce (v. massima A) di valutare, all'esito del dibattimento, se il giudice delle indagini preliminari abbia fondatamente ritenuto non definibile il processo allo stato degli atti e rigettato la richiesta di giudizio abbreviato, disponendo, nell'ipotesi di valutazione negativa, la riduzione di pena prevista dall'art. 442 cod.proc.pen., e neppure di pronunciarsi (v. massima B) sull'ammissibilita' del richiesto patteggiamento. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 453, 456 e 458 cod. proc. pen., in parte 'qua'). - sull'integrazione delle prove per il rito abbreviato e sulla necessita' dell'intervento legislativo nella scelta delle soluzioni v. sent. n. 92/1992; - sulla possibilita' dell'applicazione, a dibattimento concluso, della diminuente ex art. 442 cod.proc.pen. v. sent. n. 23/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 453, 456 e 458 c.p.p., sollevate, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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