Corte costituzionale
Ordinanza n. 481/1992
Corte cost., ord. 22 dicembre 1992, n. 481
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 481/1992
- Data di deposito
- 22 dicembre 1992
- Data di decisione
- 14 dicembre 1992
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:481
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 6, legge n. 412 del 30 dicembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 18961
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto nell'ipotesi - oggetto del giudizio 'a quo' - in cui la fattispecie del ritardo imputabile del pagamento della prestazione previdenziale si e' perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991) la norma impugnata - come la Corte ha gia' rilevato - non e' applicabile. - Nello stesso senso, v. S. n. 394/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1992.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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