Corte costituzionale

Ordinanza n. 481/1992

Corte cost., ord. 22 dicembre 1992, n. 481

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
481/1992
Data di deposito
22 dicembre 1992
Data di decisione
14 dicembre 1992
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:481

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, comma 6, legge n. 412 del 30 dicembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 18961

Manifesta inammissibilita' della questione in quanto nell'ipotesi - oggetto del giudizio 'a quo' - in cui la fattispecie del ritardo imputabile del pagamento della prestazione previdenziale si e' perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991) la norma impugnata - come la Corte ha gia' rilevato - non e' applicabile. - Nello stesso senso, v. S. n. 394/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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