Corte costituzionale

Ordinanza n. 46/1992

Corte cost., ord. 5 febbraio 1992, n. 46

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
46/1992
Data di deposito
5 febbraio 1992
Data di decisione
22 gennaio 1992
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
BORZELLINO
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:46

Norme oggetto del giudizio

  • art. 87, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
  • art. 85, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
  • art. 90, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
  • art. 89, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
  • art. 90, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
  • art. 89, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958

Parametri

Massime

Massima n. 17973

L'art. 124 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, che stabilisce l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile dei trattamenti previdenziali erogati dall'I.N.P.S. ivi previsti, non ha ad oggetto indennita' di fine rapporto (o altre a queste equiparabili), come risulta sia dalla sua lettera, sia dalla interpretazione sistematica derivante dalla inserzione dell'articolo in un testo legislativo non riguardante l'erogazione di indennita' connesse alla cessazione del rapporto di impiego. Conseguentemente, ne' in relazione a tale norma ne' alla seccessiva legislazione che ad essa si richiama (art. 35, legge n. 138/1943; art. 2, d.l. n. 708/1947; articolo unico, n. 497/1951; art. 10, legge n. 1122/1955; art. 76, legge n. 377/1958) puo' lamentarsi, per palese insussistenza, la disparita' di trattamento tributario degli artt. 85, 87, primo comma, 89, terzo e quinto comma, 90, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, denunziati in quanto esentano le indennita' di fine rapporto dalla predetta imposta, solo se di ammontare non superiore ad un milione di lire. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 85, 87, comma primo, 89, commi terzo e quinto, 90, commi secondo e terzo, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, denunziati in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 85, 87, comma primo, 89, commi terzo e quinto, 90 commi secondo e terzo, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione dalla Commissione tributaria di secondo grado di Pescara, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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