Corte costituzionale

Ordinanza n. 458/1992

Corte cost., ord. 17 novembre 1992, n. 458

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
458/1992
Data di deposito
17 novembre 1992
Data di decisione
4 novembre 1992
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:458

Norme oggetto del giudizio

  • art. 37, comma 1, n. 5, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931
  • art. 44, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931

Parametri

Massime

Massima n. 18920

Secondo l'indirizzo giurisprudenziale vigente, alla stregua dell'art. 6 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (modificativo di disposizioni dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300), per i ricorsi delle organizzazioni sindacali volti ad ottenere non solo la repressione del comportamento antisindacale ma anche la rimozione dei provvedimenti concretanti il detto comportamento (ad es. sanzione disciplinare della retrocessione), la giurisdizione spetta al T.A.R.. Pertanto, essendo il difetto di giurisdizione del Pretore (che, adito nel caso di specie, ha promosso l'incidente di costituzionalita') rilevabile 'ictu oculi', la sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (Questione concernente gli artt. 37, I comma n. 5 e 44 R.D. 8/1/1931 n. 148 in riferimento agli artt. 3 e 35 I comma Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 37, primo comma, n. 5, e 44 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), all. A, sollevata, in riferimento agli artt. 35, primo comma, e 3 della Costituzione, dal Pretore di Napoli - Sezione distaccata di Pozzuoli, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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