Corte costituzionale
Ordinanza n. 458/1992
Corte cost., ord. 17 novembre 1992, n. 458
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 458/1992
- Data di deposito
- 17 novembre 1992
- Data di decisione
- 4 novembre 1992
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:458
Norme oggetto del giudizio
- art. 37, comma 1, n. 5, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931
- art. 44, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931
Parametri
Massime
Massima n. 18920
Secondo l'indirizzo giurisprudenziale vigente, alla stregua dell'art. 6 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (modificativo di disposizioni dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300), per i ricorsi delle organizzazioni sindacali volti ad ottenere non solo la repressione del comportamento antisindacale ma anche la rimozione dei provvedimenti concretanti il detto comportamento (ad es. sanzione disciplinare della retrocessione), la giurisdizione spetta al T.A.R.. Pertanto, essendo il difetto di giurisdizione del Pretore (che, adito nel caso di specie, ha promosso l'incidente di costituzionalita') rilevabile 'ictu oculi', la sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (Questione concernente gli artt. 37, I comma n. 5 e 44 R.D. 8/1/1931 n. 148 in riferimento agli artt. 3 e 35 I comma Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 37, primo comma, n. 5, e 44 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), all. A, sollevata, in riferimento agli artt. 35, primo comma, e 3 della Costituzione, dal Pretore di Napoli - Sezione distaccata di Pozzuoli, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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