Corte costituzionale

Ordinanza n. 411/1992

Corte cost., ord. 29 ottobre 1992, n. 411

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
411/1992
Data di deposito
29 ottobre 1992
Data di decisione
21 ottobre 1992
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:411

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, comma 6, legge n. 412 del 30 dicembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 19006

Manifesta inammissibilita' della questione in quanto nell'ipotesi - oggetto del giudizio 'a quo' - in cui la fattispecie del ritardo imputabile del pagamento della prestazione previdenziale si e' perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991) la norma impugnata - come la Corte ha gia' rilevato - non e' applicabile. - nello stesso senso v. la sent. n. 394/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dai Pretori di Bari, Lecce e Lucera con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze