Corte costituzionale
Ordinanza n. 348/1992
Corte cost., ord. 20 luglio 1992, n. 348
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 348/1992
- Data di deposito
- 20 luglio 1992
- Data di decisione
- 7 luglio 1992
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:348
Norme oggetto del giudizio
- art. 2033, codice civile
- art. 21, decreto ministeriale del 20 febbraio 1974
- art. 52, legge n. 88 del 9 marzo 1989
Parametri
Massime
Massima n. 18601
Manifesta inammissibilta' della questione in quanto il giudizio "a quo" verte sulla ripetizione di somme indebitamente percepite (dal 1984 al 1988) a titolo di integrazione al minimo del trattamento pensionistico e quindi, nel caso, non trova applicazione il principio generale dell'art. 2033 cod.civ., censurato in parte 'qua', ma la specifica norma dell'art. 6 del d.l. n. 463 del 1983 (convertito con modificazione in legge n. 638 del 1983) non oggetto di impugnazione. - Nello stesso senso, riguardo ad analoga fattispecie, in giudizio vertente su altra disposizione: S. 266/1991.
Massima n. 18602
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' affinche' - indipendentemente dall'applicabilita' o meno, nel caso, della disposizione, non oggetto di impugnazione, dell'art. 6 del d.l. n. 463 del 1983 (convertito in legge n. 638 del 1983), che regola specificatamente la fattispecie in esame, in quanto riguardante (v. massima A) la integrazione al minimo dei trattamenti pensionistici - riesamini la rilevanza della questione alla stregua dell'art. 13 della sopravvenuta legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha interpretato autenticamente la norma impugnata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 del codice civile in relazione all'art. 21 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974 (Regolamento per l'esecuzione della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Rovigo con l'ordinanza in epigrafe;
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Rovigo per quanto riguarda la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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