Corte costituzionale

Ordinanza n. 348/1992

Corte cost., ord. 20 luglio 1992, n. 348

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
348/1992
Data di deposito
20 luglio 1992
Data di decisione
7 luglio 1992
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:348

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18601

Manifesta inammissibilta' della questione in quanto il giudizio "a quo" verte sulla ripetizione di somme indebitamente percepite (dal 1984 al 1988) a titolo di integrazione al minimo del trattamento pensionistico e quindi, nel caso, non trova applicazione il principio generale dell'art. 2033 cod.civ., censurato in parte 'qua', ma la specifica norma dell'art. 6 del d.l. n. 463 del 1983 (convertito con modificazione in legge n. 638 del 1983) non oggetto di impugnazione. - Nello stesso senso, riguardo ad analoga fattispecie, in giudizio vertente su altra disposizione: S. 266/1991.

Massima n. 18602

Restituzione degli atti al giudice 'a quo' affinche' - indipendentemente dall'applicabilita' o meno, nel caso, della disposizione, non oggetto di impugnazione, dell'art. 6 del d.l. n. 463 del 1983 (convertito in legge n. 638 del 1983), che regola specificatamente la fattispecie in esame, in quanto riguardante (v. massima A) la integrazione al minimo dei trattamenti pensionistici - riesamini la rilevanza della questione alla stregua dell'art. 13 della sopravvenuta legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha interpretato autenticamente la norma impugnata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 del codice civile in relazione all'art. 21 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974 (Regolamento per l'esecuzione della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Rovigo con l'ordinanza in epigrafe;

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Rovigo per quanto riguarda la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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