Corte costituzionale

Ordinanza n. 346/1992

Corte cost., ord. 20 luglio 1992, n. 346

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
346/1992
Data di deposito
20 luglio 1992
Data di decisione
7 luglio 1992
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:346

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18571

La mancata previsione della nomina, nel decreto penale, di un difensore di ufficio - nomina che, data la natura della pena, nel bilanciamento con le esigenze di speditezza dell'attivita' giudiziaria, non e' stata, a nessun fine, ritenuta necessaria nel codice - e della notifica del decreto penale al medesimo, non pregiudica il diritto dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena, di cui agli artt. 565 e 444 cod.proc.pen., ben potendo tale diritto esercitarsi, previa eventuale consultazione di un difensore di fiducia, nel congruo termine di quindici giorni accordatogli per proporre l'opposizione. Percio' anche se - come nel caso il giudice a quo - non si condivida l'interpretazione accolta dalla Corte costituzionale - secondo cui l'opponente potrebbe formulare la scelta tra i riti alternativi anche dopo il decreto che dispone il giudizio - e si ritenga, in conformita' al piu' recente orientamento della Cassazione, che tale decreto debba essere emanato ai sensi dell'art. 464 cod. proc. pen. anche per i reati di competenza del pretore e non debba quindi contenere un nuovo avviso all'imputato circa le opzioni per i procedimenti speciali, non sussiste la denunciata violazione del diritto di difesa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 565 e 460 cod. proc. pen., in parte qua.) - Sulla facolta' dell'opponente a decreto penale di formulare la scelta tra i riti alternativi anche dopo il decreto che dispone il giudizio: S. n. 344/1991; - Sulla congruita', ai fini della opposizione a decreto penale, del previsto termine di quindici giorni, nel regime del codice abrogato: S. n. 159/1972, 189/1972, 16/1970, 136/1967, 27/1966 e 170/1963.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 565 e 460 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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