Corte costituzionale
Ordinanza n. 326/1992
Corte cost., ord. 8 luglio 1992, n. 326
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 326/1992
- Data di deposito
- 8 luglio 1992
- Data di decisione
- 29 giugno 1992
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:326
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 897 del 25 aprile 1938
- art. 10, regio decreto n. 274 del 11 febbraio 1929
Parametri
Massime
Massima n. 18501
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, non e' richiesto il procedimento disciplinare per la cancellazione dall'albo del professionista, quando questa sia disposta per il venir meno dei requisiti per l'iscrizione all'albo stesso (tra cui la perdita del godimento dei diritti civili, ex art. 2, n. 2, l. 7 marzo 1985, n. 75).
Massima n. 18502
L'assenza di carattere disciplinare del provvedimento che dispone la cancellazione dall'albo del professionista per perdita di un requisito per l'iscrizione all'albo stesso, quale, nella specie, la perdita del godimento dei diritti civili conseguente a dichiarazione di fallimento del geometra iscritto, rende in radice non comparabile - ex art. 3 Cost. - la posizione di tale soggetto rispetto a quella degli impiegati civili dello Stato - beneficianti, pur in caso di condanna penale del procedimento disciplinare - e non congruente, al riguardo, il richiamo all'art. 24 Cost.. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 l. 25 aprile 1938, n. 897, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - In tema di destituzione di diritto, v. S. nn. 158/1990, 40/1990, 971/1988.
Massima n. 18505
La natura regolamentare dell'impugnato r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, preclude alla Corte il sindacato di costituzionalita' sullo stesso, con conseguente manifesta inammissibilita' della questione sollevata in ordine all'art. 10 di esso, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.. - v. O. n. 219/1983, S. n. 16/1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal Consiglio nazionale dei geometri con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 25 aprile 1938, n. 897 (Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia negli albi), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal Consiglio nazionale dei geometri con la medesima ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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