Corte costituzionale
Ordinanza n. 312/1992
Corte cost., ord. 1° luglio 1992, n. 312
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 312/1992
- Data di deposito
- 1° luglio 1992
- Data di decisione
- 18 giugno 1992
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:312
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 18443
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - v. S. n. 24/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale - sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Palmi e dal Tribunale di Crotone con le ordinanze in epigrafe -, norma già dichiarata illegittima con sentenza n. 24 del 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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