Corte costituzionale

Ordinanza n. 285/1992

Corte cost., ord. 17 giugno 1992, n. 285

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
285/1992
Data di deposito
17 giugno 1992
Data di decisione
4 giugno 1992
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:285

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 1, legge n. 474 del 2 luglio 1957
  • decreto-legge n. 271 del 5 maggio 1957

Parametri

Massime

Massima n. 18487

Riguardo al reato di omessa denuncia all'U.T.I.F. dell'esercizio di deposito di oli minerali, combustibili o lubrificanti, per il quale l'art. 13 del d.l. n. 271 del 1957 (conv. in legge n. 474 del 1957) commina la multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito, la incertezza, denunciata in relazione al caso di deposito di gasolio agricolo, sull'imposta a cui la sanzione va commisurata (se l'imposta ordinaria, secondo quanto stabilito dalla Cassazione penale, o l'imposta agevolata gravante sui carburanti per l'agricoltura, come invece ritenuto dal giudice rimettente) costituisce un mero dubbio interpretativo, la cui soluzione spetta a lui esclusivamente, e non puo' quindi dar luogo ad una questione - come quella sollevata nei confronti del su indicato art. 13, per lesione del principio della tassativita' della fattispecie penale - che la Corte possa esaminare. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge 2 luglio 1957, n. 474, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.). - Cfr. ex plurimis, O. nn. 77/1990 e 227/1991.

Massima n. 18488

Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 497/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957 n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali), convertito in legge 2 luglio 1957 n. 474, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Pistoia con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 13, primo comma, sollevata in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Prato con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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