Corte costituzionale
Ordinanza n. 276/1992
Corte cost., ord. 12 giugno 1992, n. 276
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 276/1992
- Data di deposito
- 12 giugno 1992
- Data di decisione
- 3 giugno 1992
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:276
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 18406
L'espressione "autorita' giudiziaria" viene costantemente adottata dal legislatore del codice di procedura penale nelle ipotesi in cui intende fare riferimento non solo al giudice ma anche al P.M..
Massima n. 18407
Come gia' posto in risalto dalla Corte in analoga fattispecie, a norma dell'art. 123, secondo comma, cod. proc. pen. la richiesta di giudizio abbreviato che l'imputato formuli a norma dell'art. 458, primo comma, cod. proc. pen. deve ritenersi ritualmente notificata al pubblico ministero attraverso la semplice traditio ad un ufficiale di polizia giudiziaria, sempre che l'atto da questi ricevuto sia stato "indirizzato" al pubblico ministero, quale autorita' destinataria della relativa consegna da effettuare con le modalita' previste dall'art. 44 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271. Qualora poi - come nella specie - la richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato fosse stata depositata in cancelleria dal suo difensore, l'onere della notificazione ben puo' essere soddisfatto attraverso la semplice consegna di copia nella segreteria del pubblico ministero, contestualmente certificata dal pubblico ufficiale addetto, a norma dell'art. 153, primo comma, cod. proc. pen.. Deve dunque senz'altro escludersi - contro quanto sostenuto dal giudice 'a quo' - che il sistema delineato dal complesso delle su indicate disposizioni renda "impossibile all'imputato detenuto agli arresti domiciliari l'esercizio efficace della facolta' di chiedere il giudizio abbreviato". (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 458, primo comma, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3 della Costituzione). - Negli stessi termini: O. n. 59/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze