Corte costituzionale

Ordinanza n. 272/1992

Corte cost., ord. 12 giugno 1992, n. 272

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
272/1992
Data di deposito
12 giugno 1992
Data di decisione
3 giugno 1992
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:272

Norme oggetto del giudizio

  • regio decreto legge n. 1952 del 26 settembre 1935
  • art. 4, legge n. 508 del 19 marzo 1936
  • art. 4, legge n. 526 del 3 aprile 1937
  • regio decreto legge n. 2144 del 12 novembre 1936
  • art. 11, ultimo co., regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 138, ., regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931

Parametri

Massime

Massima n. 18438

La peculiare disciplina prevista in ordine alla verifica, da parte degli organi amministrativi, della sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'attivita' lavorativa di guardia giurata, consistente in particolare nella equiparazione, ai fini della irrogazione delle sanzioni disciplinari, delle violazioni attinenti alla funzionalita' del servizio e di quelle relative agli aspetti privatistici del rapporto, trova razionale giustificazione, ed e' anzi imposta, dalle connotazioni di carattere pubblicistico della categoria della guardia giurata, non rinvenibili nella diversa e non raffrontabile categoria dei lavoratori subordinati. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, r.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952, conv. in l. 19 marzo 1936, n. 508 e 4, r.d.l. 12 novembre 1936, n. 2144, conv. in l. 3 aprile 1937, n. 526, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 18439

Secondo un principio accolto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, e riaffermato in generale dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento di revoca della nomina a guardia giurata per il venir meno del requisito della buona condotta, deve essere motivato, per consentire al giudice amministrativo di verificarne la legittimita'. Cade quindi la censura di incostituzionalita' avanzata sul presupposto che tale obbligo non fosse invece previsto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 11, ult. comma, e 138 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 (Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate), conv. in legge 19 marzo 1936, n. 508, 4 del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144 (Disciplina degli istituti di vigilanza privata), conv. in legge 3 aprile 1937, n. 526, 11, ultimo comma, e 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevate dal Pretore di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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