Corte costituzionale

Ordinanza n. 271/1992

Corte cost., ord. 12 giugno 1992, n. 271

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
271/1992
Data di deposito
12 giugno 1992
Data di decisione
3 giugno 1992
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:271

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 203 del 12 luglio 1991
  • art. 4-bis, comma 1, I parte, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • art. 1, comma 1, decreto-legge n. 152 del 13 maggio 1991

Parametri

Massime

Massima n. 18435

Secondo una costante giurisprudenza della Cassazione riguardo alla disposizione dell'art. 4-bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, per cui le istanze di riduzione di pena ai fini della liberazione anticipata presentate da condannati per delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione e partecipazione ad associazione di stampo mafioso possono trovare accoglimento "solo se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata", la verifica della esistenza di tali collegamenti e' di esclusiva ed inderogabile competenza della magistratura di sorveglianza, che puo' trarre al riguardo elementi di valutazione non soltanto dalla prevista informativa del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ma anche da altre fonti - tra cui e' da ricomprendere anche la condotta intramurale tenuta dal condannato - e quindi dissentire, con appropriata motivazione, dal parere, obbligatorio ma non vincolante, del comitato. Alla luce di tale interpretazione - univocamente confermata, del resto, dal disposto del secondo comma dello stesso art. 4-bis, in base al quale in ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni - viene meno la censura mossa alla norma suddetta sul presupposto che l'informativa del comitato provinciale sarebbe da sola sufficiente a consustanziare una pronuncia di reiezione dell'istanza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 4-bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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