Corte costituzionale
Ordinanza n. 268/1992
Corte cost., ord. 10 giugno 1992, n. 268
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 268/1992
- Data di deposito
- 10 giugno 1992
- Data di decisione
- 1° giugno 1992
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:268
Norme oggetto del giudizio
- art. 58, comma 4, legge n. 142 del 8 giugno 1990
- art. 19, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
Parametri
Massime
Massima n. 18429
Non e' rilevante nel giudizio di responsabilita' 'a quo', pendente innanzi alla Corte dei conti nei confronti di amministratori delle U.S.L., la questione di legittimita' costituzionale sollevata per la mancata estensione a questi ultimi della prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilita', prevista per gli amministratori e il personale degli enti locali dall'art. 58, quarto comma, della legge sulle autonomie locali n. 142 del 1990. Anche ammesso infatti che il nuovo termine quinquennale sia applicabile a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge (13 giugno 1990) esso non potrebbe che calcolarsi da questa stessa data, sempreche' non rimanesse a decorrere un termine minore quale residua frazione del termine di prescrizione decennale previsto in precedenza dall'art. 19, ultimo comma, del T.U. n. 3 del 1957. Pertanto nel caso, anche alla stregua della nuova norma, l'azione di responsabilita', essendo stata promossa dal Procuratore generale con atti notificati tra il marzo e l'aprile del 1991, in relazione a fatti verificatisi tra il 27 giugno 1984 e il 27 giugno 1987, non potrebbe comunque ritenersi prescritta. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 58, quarto comma, legge 8 giugno 1990, n. 142, e 19, ultimo comma, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, 'in parte qua').
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 58, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e 19, ultimo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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