Corte costituzionale
Ordinanza n. 251/1992
Corte cost., ord. 3 giugno 1992, n. 251
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 251/1992
- Data di deposito
- 3 giugno 1992
- Data di decisione
- 20 maggio 1992
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:251
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, n. 1, legge n. 897 del 23 dicembre 1986
- art. 2, comma 1, legge n. 167 del 29 aprile 1983
Parametri
Massime
Massima n. 18478
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto gia' decisa con sentenza dichiarativa di illegittimita' costituzionale. - S. n. 119/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), come sostituito dall'art. 1, numero 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 897, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di sorveglianza di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 20 maggio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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