Corte costituzionale

Ordinanza n. 251/1992

Corte cost., ord. 3 giugno 1992, n. 251

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
251/1992
Data di deposito
3 giugno 1992
Data di decisione
20 maggio 1992
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
BORZELLINO
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:251

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, n. 1, legge n. 897 del 23 dicembre 1986
  • art. 2, comma 1, legge n. 167 del 29 aprile 1983

Parametri

Massime

Massima n. 18478

Manifesta inammissibilita' della questione in quanto gia' decisa con sentenza dichiarativa di illegittimita' costituzionale. - S. n. 119/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), come sostituito dall'art. 1, numero 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 897, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di sorveglianza di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 20 maggio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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