Corte costituzionale
Ordinanza n. 230/1992
Corte cost., ord. 25 maggio 1992, n. 230
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 230/1992
- Data di deposito
- 25 maggio 1992
- Data di decisione
- 7 maggio 1992
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:230
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 18360
Manifesta inammissibilita' della questione, atteso che la norma impugnata, in quanto delineante attribuzioni poste a carico della cancelleria e avente rilievo solo nella fase di gravame, non rientra fra quelle da applicarsi dal giudice a quo (G.I.P.) che ha gia' pronunciato sentenza definendo il grado di giudizio. - Nello stesso senso, su analoghi presupposti, sui giudizi relativi alla medesima questione: O. nn. 398/1991 e 102/1992
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 584 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.
Il Presidente e redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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