Corte costituzionale
Ordinanza n. 225/1992
Corte cost., ord. 25 maggio 1992, n. 225
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 225/1992
- Data di deposito
- 25 maggio 1992
- Data di decisione
- 7 maggio 1992
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:225
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 356 del 8 novembre 1991
- art. 1, comma 1, decreto-legge n. 292 del 9 settembre 1991
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 2, dir. n. 59, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
Massime
Massima n. 18397
La legge delega per l'emanazione del codice di procedura penale non occupa, nella gerarchia delle fonti, una posizione diversa da quella di ogni altra legge e puo', quindi, essere modificata con una legge successiva.
Massima n. 18398
L'art. 1 d.l. 9 settembre 1991, n. 292, rendendo obbligatoria la custodia cautelare per i reati di cui all'art. 275, terzo comma, cod. proc. pen., nel testo come attualmente modificato dall'art. 5 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203, ha innovato un principio sancito dalla legge delega (art. 2 dir. 59) che, tra l'altro, vieta di "disporre la custodia in carcere se, con l'applicazione di altre misure di coercizione personale, possono essere adeguatamente soddisfatte le esigenze cautelari". Cio' tuttavia non comporta violazione degli artt. 76 e 77 Cost., in quanto la legge delega, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 77, puo' essere modificata (v. massima A) anche con decreto-legge, salva, ovviamente, la sua successiva conversione, avvenuta nella specie con la l. 8 novembre 1991, n. 356. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, conv. con modif. in l. 8 novembre 1991, n. 356, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292 (Disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale di Enna con due ordinanze del 31 ottobre 1991 (r.o. nn. 731 e 750 del 1991).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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