Corte costituzionale

Ordinanza n. 222/1992

Corte cost., ord. 25 maggio 1992, n. 222

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
222/1992
Data di deposito
25 maggio 1992
Data di decisione
7 maggio 1992
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
BORZELLINO
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:222

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18379

A garanzia della completezza delle indagini preliminari e' posta oltre agli istituti dell'opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 410 cod.proc.pen.), dell'avocazione del P.G. per mancato esercizio dell'azione penale (art. 412) e dell'ordine del G.I.P. al P.M. di formulazione dell'imputazione (art. 409, quinto comma), anche la previsione per cui, ove il giudice delle indagini preliminari non ritenga accoglibile la richiesta di archiviazione, possa, all'esito dell'udienza camerale all'uopo fissata, indicare al pubblico ministero le ulteriori indagini che ritiene necessarie e fissare il termine indispensabile per il loro compimento (art. 409, quarto comma). In tal modo la rigida disciplina dei termini stabilita dagli artt. 405, 406 e 407 non ha piu' modo di operare, sostituendosi ad essa una "flessibile" delibazione giurisdizionale volta a calibrare il termine stesso in funzione del compimento di quelle ulteriori indagini che il medesimo giudice e' chiamato ad indicare. - S. n. 88/1991.

Massima n. 18384

La disciplina sui termini delle indagini preliminari risponde alla duplice esigenza di imprimere tempestivita' alle investigazioni e di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini e' assoggettato, e non viola in alcun modo il principio di obbligatorieta' dell'azione penale, per l'esistenza di sufficienti ed adeguati strumenti di controllo affidati al giudice nei confronti dell'eventuale inerzia del pubblico ministero (v. massima A). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 405, secondo comma, 406, primo comma, 407, terzo comma e 553, in riferimento all'art. 112 Cost.). - S. n. 174/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 405, secondo comma, 406, primo comma, 407, terzo comma, e 553 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Vercelli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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