Corte costituzionale
Ordinanza n. 222/1992
Corte cost., ord. 25 maggio 1992, n. 222
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 222/1992
- Data di deposito
- 25 maggio 1992
- Data di decisione
- 7 maggio 1992
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:222
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 18379
A garanzia della completezza delle indagini preliminari e' posta oltre agli istituti dell'opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 410 cod.proc.pen.), dell'avocazione del P.G. per mancato esercizio dell'azione penale (art. 412) e dell'ordine del G.I.P. al P.M. di formulazione dell'imputazione (art. 409, quinto comma), anche la previsione per cui, ove il giudice delle indagini preliminari non ritenga accoglibile la richiesta di archiviazione, possa, all'esito dell'udienza camerale all'uopo fissata, indicare al pubblico ministero le ulteriori indagini che ritiene necessarie e fissare il termine indispensabile per il loro compimento (art. 409, quarto comma). In tal modo la rigida disciplina dei termini stabilita dagli artt. 405, 406 e 407 non ha piu' modo di operare, sostituendosi ad essa una "flessibile" delibazione giurisdizionale volta a calibrare il termine stesso in funzione del compimento di quelle ulteriori indagini che il medesimo giudice e' chiamato ad indicare. - S. n. 88/1991.
Massima n. 18384
La disciplina sui termini delle indagini preliminari risponde alla duplice esigenza di imprimere tempestivita' alle investigazioni e di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini e' assoggettato, e non viola in alcun modo il principio di obbligatorieta' dell'azione penale, per l'esistenza di sufficienti ed adeguati strumenti di controllo affidati al giudice nei confronti dell'eventuale inerzia del pubblico ministero (v. massima A). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 405, secondo comma, 406, primo comma, 407, terzo comma e 553, in riferimento all'art. 112 Cost.). - S. n. 174/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 405, secondo comma, 406, primo comma, 407, terzo comma, e 553 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Vercelli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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