Corte costituzionale
Ordinanza n. 21/1992
Corte cost., ord. 24 gennaio 1992, n. 21
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 21/1992
- Data di deposito
- 24 gennaio 1992
- Data di decisione
- 22 gennaio 1992
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:21
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
- art. 6, comma 7, legge n. 638 del 11 novembre 1983
Parametri
Massime
Massima n. 17995
Riguardo all'art. 6, settimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638, va ribadita la interpretazione adeguatrice, gia' affermata dalla Corte, secondo cui il riconoscimento, in forza della legge suddetta, dal 1 ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo su una sola pensione, non comporta la riduzione di altro trattamento integrato al minimo eventualmente goduto, che invece si cristallizza nell'importo a quella data erogato (con la conseguenza del riassorbimento dell'integrazione per effetto dei successivi aumenti della pensione base a titolo di perequazione). Va quindi respinta la censura di incostituzionalita' formulata in base all'assunto che cio' non fosse consentito. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 6, settimo comma, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638, in parte qua.) - S. n. 418/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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