Corte costituzionale
Ordinanza n. 160/1992
Corte cost., ord. 2 aprile 1992, n. 160
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 160/1992
- Data di deposito
- 2 aprile 1992
- Data di decisione
- 19 marzo 1992
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:160
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 108 del 11 maggio 1990
- art. 18, comma 5, legge n. 300 del 20 maggio 1970
- art. 18, comma 5, legge n. 300 del 30 maggio 1970
Parametri
Massime
Massima n. 17977
L'indennita' che il lavoratore illegittimamente licenziato puo' chiedere in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro ordinata dal giudice, non ha funzione risarcitoria ne' di pena privata, onde, rispetto ad essa, la disciplina della clausola penale non puo' costituire un 'tertium comparationis' ai fini della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 18, comma quinto, dello Statuto dei lavoratori, come modificato dall'art. 1, L. 11 maggio 1990 n. 108). - v. anche S. 81/1992.
Massima n. 17978
La facolta' del lavoratore illegittimamente licenziato di chiedere un'indennita' sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro - prevista dall'art. 18, comma quinto, L. n. 300 del 1970 (come modificato dall'art. 1, L. n. 108 del 1990) - non viola la liberta' di iniziativa economica privata, in quanto non costituisce 'ex se' un limite del potere organizzativo dell'impresa, bensi' presuppone il limite stabilito dal primo comma (non impugnato) dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, concorrendo a determinare, secondo una valutazione discrezionale del legislatore, le conseguenze dell'accertamento della sua violazione. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 41, comma primo, Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 18, comma quinto, dello Statuto dei lavoratori, come modificato dall'art. 1, L. 11 maggio 1990 n. 108). - v. anche S. 81/1992.
Massima n. 17979
La norma che consente al lavoratore illegittimamente licenziato di chiedere un'indennita' sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ordinata dal pretore, non puo' in alcun modo essere interpretata come preclusiva del diritto del datore di lavoro di impugnare la sentenza pretorile e di ripetere, in caso di conferma del licenziamento da parte del giudice di appello, sia le somme risarcitorie pagate in base alla sentenza riformata che la stessa indennita' sostitutiva della reintegrazione. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 24 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 18, comma quinto, dello Statuto dei lavoratori, come modificato dall'art. 1, L. 11 maggio 1990 n. 108).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 2 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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