Corte costituzionale

Ordinanza n. 153/1992

Corte cost., ord. 1° aprile 1992, n. 153

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
153/1992
Data di deposito
1° aprile 1992
Data di decisione
18 marzo 1992
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:153

Norme oggetto del giudizio

  • art. 112, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931
  • art. 115, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931
  • art. 117, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931

Parametri

Massime

Massima n. 18415

La previsione di notifica degli atti di rettifica e di accertamento dell'imposta di famiglia al solo capofamiglia e non anche a tutti gli altri componenti il nucleo familiare, non compromette ne' comprime, secondo principi ribaditi dalla Corte in tema di obbligazioni tributarie, la tutela del coniuge - soggetto passivo del tributo al pari del rappresentante processuale della famiglia - essendo a questi riconosciuta la possibilita' di impugnare l'avviso di mora e di svolgere, in quella sede, ogni difesa diretta. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 112, 115 e 117, r.d. 14 settembre 1931, n. 1175). - S. n. 348/1987, O. nn. 267/1990, 519/1991, 178/1990, 246/1989, 184/1989, 591/1988, 207/1988, 108/1988, 48/1988, 544/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 112, 115 e 117 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (Testo unico per la finanza locale), nella parte in cui non prevedono che gli atti di rettifica e di accertamento dell'imposta di famiglia siano notificati, oltre che al capo famiglia, anche a tutti gli altri componenti il nucleo familiare, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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