Corte costituzionale
Ordinanza n. 153/1992
Corte cost., ord. 1° aprile 1992, n. 153
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 153/1992
- Data di deposito
- 1° aprile 1992
- Data di decisione
- 18 marzo 1992
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:153
Norme oggetto del giudizio
- art. 112, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931
- art. 115, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931
- art. 117, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931
Parametri
Massime
Massima n. 18415
La previsione di notifica degli atti di rettifica e di accertamento dell'imposta di famiglia al solo capofamiglia e non anche a tutti gli altri componenti il nucleo familiare, non compromette ne' comprime, secondo principi ribaditi dalla Corte in tema di obbligazioni tributarie, la tutela del coniuge - soggetto passivo del tributo al pari del rappresentante processuale della famiglia - essendo a questi riconosciuta la possibilita' di impugnare l'avviso di mora e di svolgere, in quella sede, ogni difesa diretta. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 112, 115 e 117, r.d. 14 settembre 1931, n. 1175). - S. n. 348/1987, O. nn. 267/1990, 519/1991, 178/1990, 246/1989, 184/1989, 591/1988, 207/1988, 108/1988, 48/1988, 544/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 112, 115 e 117 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (Testo unico per la finanza locale), nella parte in cui non prevedono che gli atti di rettifica e di accertamento dell'imposta di famiglia siano notificati, oltre che al capo famiglia, anche a tutti gli altri componenti il nucleo familiare, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° aprile 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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