Corte costituzionale
Ordinanza n. 12/1992
Corte cost., ord. 22 gennaio 1992, n. 12
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 12/1992
- Data di deposito
- 22 gennaio 1992
- Data di decisione
- 20 gennaio 1992
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:12
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17939
La disciplina delle notificazioni nel procedimento penale non e' confrontabile, ai fini del principio di eguaglianza, con la disciplina delle stesse nel procedimento civile, diversi essendo gli interessi che nell'uno e nell'altro devono trovare tutela; ne', ai fini della valutazione di razionalita' dei termini legali di notifica, si puo' trarre argomento da eventuali ostacoli di fatto che alla loro osservanza possano derivare da disfuzioni burocratiche o da inefficienze di pubblici servizi. Peraltro, ove risulti il mancato "buon fine" della notificazione all'imputato prevista dall'art. 419, primo comma, cod. proc. pen., l'art. 420, quarto comma (in relazione all'art. 485, primo comma) dispone l'aggiornamento dell'udienza preliminare a nuova data, onde deve escludersi la pretesa contrarieta' del termine di trenta giorni dal deposito della richiesta di rinvio a giudizio, entro il quale l'udienza preliminare va fissata, stabilito dall'impugnato art. 418, secondo comma, cod. proc. pen. (in conformita' dell'art. 2, direttiva 52 della delega legislativa approvata con legge 16 febbraio 1987, n. 81) al buon andamento dell'amministrazione della giustizia tutelato dall'art. 97 Cost.. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 418, secondo comma, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione). - V. in materia di raffronto tra disciplina del processo penale e quello civile la sent. n. 213/1975 e l'ord. n. 408/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 418, comma 2, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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