Corte costituzionale

Ordinanza n. 11/1992

Corte cost., ord. 22 gennaio 1992, n. 11

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
11/1992
Data di deposito
22 gennaio 1992
Data di decisione
20 gennaio 1992
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:11

Norme oggetto del giudizio

  • art. 56, comma 1, a) p. 1, legge n. 1155 del 6 aprile 1936
  • art. 36, legge n. 160 del 4 giugno 1975
  • regio decreto n. 1827 del 4 ottobre 1935
  • regio decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1935

Parametri

Massime

Massima n. 17985

L'art. 56, primo comma, lett. a), punto 1, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, come modificato dall'art. 36 della legge 4 giugno 1975, n. 160, nella parte in cui limita a dodici mesi i periodi di malattia utili agli effetti del diritto a pensione, assicura in ogni caso al lavoratore l'integrazione al trattamento minimo di pensione, onde, non sussistendo alcuna ingiustificata riduzione della tutela costituzionale della vecchiaia e della invalidita', non puo' prospettarsi una violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 56, primo comma, lett. a), punto 1, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, come modificato dall'art. 36 della legge 4 giugno 1975, n. 160).

Massima n. 17987

Sia che si ritenga, sia che non si ritenga, attualmente cessato il carattere di malattia sociale della tubercolosi, l'art. 4, quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo cui i periodi di assenza dal lavoro per cure sanatoriali e postsanatoriali di tale malattia sono utili senza limiti ai fini della pensione, non puo' costituire un termine di paragone per una valutazione, alla stregua del principio di eguaglianza, dell'art. 56, primo comma, lett. a), punto 1, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155) come modificato dall'art. 36 della legge 4 giugno 1975, n. 160, nella parte in cui, per le malattie diverse dalla tubercolosi limita i suddetti periodi utili a dodici mesi. Mentre infatti, nel primo caso, la norma indicata come 'tertium comparationis' sarebbe divenuta un privilegio ingiustificato, nel caso contrario resterebbe ferma la valutazione di essa come 'ius singulare' giustificato dalla specialita' della situazione regolata. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 56, primo comma, lett. a), punto 1, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in l. 6 aprile 1936, n. 1155, come modificato dall'art. 36 l. 4 giugno 1975, n. 160, 'in parte qua').

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, primo comma, lettera a), punto 1°, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, modificato dall'art. 36 della legge 4 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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