Corte costituzionale

Sentenza n. 97/1991

Corte cost., sent. 2 marzo 1991, n. 97

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
97/1991
Data di deposito
2 marzo 1991
Data di decisione
25 febbraio 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:97

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, n. 12, legge n. 154 del 23 aprile 1981

Parametri

Massime

Massima n. 17001

La mancanza di legittimazione a promuovere il giudizio a quo e' materia di eccezione opponibile soltanto in tale giudizio. (Nella specie si era eccepita la inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 2, primo comma, n. 12, della legge 23 aprile 1981, n. 154, sulla ineleggibilita' a consigliere comunale, per asserita mancanza di legittimazione del candidato la cui elezione non era stata convalidata, ad impugnare il diniego di convalida).

Massima n. 17002

La ineleggibilita' a consigliere comunale di colui che occupi la carica di consigliere comunale in altro comune, trova fondamento e giustificazione nel principio introdotto con l'art. 20, nono comma, d. leg. luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, agli albori della rinascita democratica nel nostro Paese, secondo il quale un soggetto non puo' far parte di piu' assemblee rappresentative di altrettante collettivita' comunali in quanto i doveri e le responsabilita' che lo legano alla comunita' prescelta non gli consentono di partecipare agli organi rappresentativi degli interessi analoghi di altra comunita' dello stesso tipo con l'assunzione di altrettanti doveri e responsabilita' verso di essa. Non puo' dunque sostenersi - come nel caso - che la norma impugnata sia viziata da discrasia e irrazionalita' rispetto al sistema, con riferimento ad ipotesi in cui la prevista ineleggibilita' ha un diverso fondamento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma primo, n. 12, legge 23 aprile 1981 n. 154, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51, primo comma, Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione, dell'art. 2, primo comma, n. 12, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze