Corte costituzionale
Sentenza n. 97/1991
Corte cost., sent. 2 marzo 1991, n. 97
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 97/1991
- Data di deposito
- 2 marzo 1991
- Data di decisione
- 25 febbraio 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:97
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, n. 12, legge n. 154 del 23 aprile 1981
Parametri
Massime
Massima n. 17001
La mancanza di legittimazione a promuovere il giudizio a quo e' materia di eccezione opponibile soltanto in tale giudizio. (Nella specie si era eccepita la inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 2, primo comma, n. 12, della legge 23 aprile 1981, n. 154, sulla ineleggibilita' a consigliere comunale, per asserita mancanza di legittimazione del candidato la cui elezione non era stata convalidata, ad impugnare il diniego di convalida).
Massima n. 17002
La ineleggibilita' a consigliere comunale di colui che occupi la carica di consigliere comunale in altro comune, trova fondamento e giustificazione nel principio introdotto con l'art. 20, nono comma, d. leg. luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, agli albori della rinascita democratica nel nostro Paese, secondo il quale un soggetto non puo' far parte di piu' assemblee rappresentative di altrettante collettivita' comunali in quanto i doveri e le responsabilita' che lo legano alla comunita' prescelta non gli consentono di partecipare agli organi rappresentativi degli interessi analoghi di altra comunita' dello stesso tipo con l'assunzione di altrettanti doveri e responsabilita' verso di essa. Non puo' dunque sostenersi - come nel caso - che la norma impugnata sia viziata da discrasia e irrazionalita' rispetto al sistema, con riferimento ad ipotesi in cui la prevista ineleggibilita' ha un diverso fondamento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma primo, n. 12, legge 23 aprile 1981 n. 154, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51, primo comma, Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione, dell'art. 2, primo comma, n. 12, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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