Corte costituzionale
Sentenza n. 93/1991
Corte cost., sent. 16 febbraio 1991, n. 93
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 93/1991
- Data di deposito
- 16 febbraio 1991
- Data di decisione
- 11 febbraio 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:93
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge n. 28 del 21 febbraio 1980
- art. 50, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
Parametri
Massime
Massima n. 17127
Dalle disposizioni, in materia di istruzione universitaria, degli art. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (concernenti l'ammissione ai giudizi di idoneita' a professore associato, accanto ad altre categorie di personale, come gli assistenti, dei tecnici laureati) viste nella loro organica sequenza, anche in relazione all'art. 52 dello stesso d.P.R. n. 382, risulta che i tecnici laureati che avessero svolto un documentato triennio di attivita' didattica e scientifica potevano partecipare non soltanto alla prima e alla seconda - come pacifico - ma anche alla terza tornata di tali giudizi. Il requisito dell'avvenuto compimento del suddetto triennio allo spirare dell'anno accademico 1979/80, necessario per la partecipazione alle prime due tornate (bandite rispettivamente, il 12 gennaio 1981 e il 10 agosto 1983) non puo' infatti ritenersi richiesto per la partecipazione alla terza (bandita a sua volta il 1 agosto 1989) fin dall'inizio considerata come riservata a coloro che avrebbero maturato il titolo del triennio di insegnamento in tempo successivo alla prima. Cosi' interpretate le norme suddette, cadono le censure - avanzate nei loro confronti - di disparita' di trattamento all'interno della categoria dei tecnici laureati, e, conseguentemente, di violazione dei principi della eguaglianza e del buon andamento organizzativo. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sollevata in riferimento agli art. 3 e 97 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo per il Lazio - Sezione staccata di Latina, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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