Corte costituzionale

Sentenza n. 93/1991

Corte cost., sent. 16 febbraio 1991, n. 93

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
93/1991
Data di deposito
16 febbraio 1991
Data di decisione
11 febbraio 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:93

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge n. 28 del 21 febbraio 1980
  • art. 50, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980

Parametri

Massime

Massima n. 17127

Dalle disposizioni, in materia di istruzione universitaria, degli art. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (concernenti l'ammissione ai giudizi di idoneita' a professore associato, accanto ad altre categorie di personale, come gli assistenti, dei tecnici laureati) viste nella loro organica sequenza, anche in relazione all'art. 52 dello stesso d.P.R. n. 382, risulta che i tecnici laureati che avessero svolto un documentato triennio di attivita' didattica e scientifica potevano partecipare non soltanto alla prima e alla seconda - come pacifico - ma anche alla terza tornata di tali giudizi. Il requisito dell'avvenuto compimento del suddetto triennio allo spirare dell'anno accademico 1979/80, necessario per la partecipazione alle prime due tornate (bandite rispettivamente, il 12 gennaio 1981 e il 10 agosto 1983) non puo' infatti ritenersi richiesto per la partecipazione alla terza (bandita a sua volta il 1 agosto 1989) fin dall'inizio considerata come riservata a coloro che avrebbero maturato il titolo del triennio di insegnamento in tempo successivo alla prima. Cosi' interpretate le norme suddette, cadono le censure - avanzate nei loro confronti - di disparita' di trattamento all'interno della categoria dei tecnici laureati, e, conseguentemente, di violazione dei principi della eguaglianza e del buon andamento organizzativo. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sollevata in riferimento agli art. 3 e 97 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo per il Lazio - Sezione staccata di Latina, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze