Corte costituzionale

Sentenza n. 72/1991

Corte cost., sent. 8 febbraio 1991, n. 72

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
72/1991
Data di deposito
8 febbraio 1991
Data di decisione
28 gennaio 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:72

Norme oggetto del giudizio

  • art. 188, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
  • art. 6, legge n. 392 del 24 maggio 1951

Parametri

Massime

Massima n. 16976

La riserva di legge che e' stata posta dalla Costituzione a fondamento della disciplina sull'ordinamento giudiziario al fine di garantire lo status di indipendenza della magistratura sia giudicante che requirente concerne non solo l'esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche il momento dell'investitura in tali funzioni. Tale riserva non implica, pero', che i criteri per la nomina agli uffici direttivi debbano essere predeterminati dal legislatore in modo analitico e dettagliato, annullando ogni margine di apprezzamento e di valutazione discrezionale, assoluta o comparativa, dei requisiti dei diversi candidati, ma e' sufficiente che il legislatore abbia provveduto ad enunciare criteri sufficientemente precisi, in grado di orientare la discrezionalita' dell'organo decidente (C.S.M.) verso la scelta della persona piu' idonea.

Massima n. 16977

L'art. 6 della legge 24 maggio 1951, n. 392, prevede che, per il conferimento degli uffici direttivi in esso elencati (tra cui rientra quello di procuratore generale presso la Corte d'appello), si deve tener conto dei criteri dell'"anzianita'" e del "merito", mentre l'art. 193, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, fa esplicito riferimento alle "attitudini" del magistrato in relazione al posto da assegnarsi e l'art. 188, r.d. cit. alle attitudini per l'esercizio delle funzioni direttive. Va, pertanto, escluso che le norme impugnate siano tali da incorrere nella violazione degli obblighi derivanti dalla riserva di legge disposta dalla Costituzione in tema di ordinamento giudiziario (vedi massima A), sotto il profilo della insufficiente delimitazione della discrezionalita' del Consiglio superiore della magistratura. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 108, primo comma, Cost., degli artt. 6, l. 24 maggio 1951, n. 392, 188, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12).

Massima n. 16983

Il fatto che i criteri per la nomina degli uffici direttivi requirenti siano identici a quelli previsti per il conferimento di uffici direttivi giurisdizionali e' frutto di una scelta del legislatore che non contrasta con la Costituzione, ove si consideri che l'art. 107, ultimo comma, Cost., non impone, per questo aspetto, un trattamento differenziato tra magistratura giudicante e magistratura requirente. Del resto, lo spazio riservato al giudizio del Consiglio superiore della magistratura consente pur sempre di effettuare valutazioni differenziate per le due categorie di funzioni, tenendo conto delle attitudini e della idoneita' dei candidati all'assolvimento dei compiti di direzione connessi, rispettivamente, agli uffici giurisdizionali e agli uffici requirenti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 107, terzo e quarto comma, Cost., degli art. 6, l. 24 maggio 1951, n. 392, e 188 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 24 maggio 1951, n. 392 (Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della magistratura nonché dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato), e dell'art. 188 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui si riferiscono alla nomina all'ufficio di procuratore generale della Corte d'appello, sollevata, in riferimento agli artt. 107, commi terzo e quarto, 112 e 108, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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