Corte costituzionale
Sentenza n. 72/1991
Corte cost., sent. 8 febbraio 1991, n. 72
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 72/1991
- Data di deposito
- 8 febbraio 1991
- Data di decisione
- 28 gennaio 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:72
Norme oggetto del giudizio
- art. 188, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
- art. 6, legge n. 392 del 24 maggio 1951
Parametri
Massime
Massima n. 16976
La riserva di legge che e' stata posta dalla Costituzione a fondamento della disciplina sull'ordinamento giudiziario al fine di garantire lo status di indipendenza della magistratura sia giudicante che requirente concerne non solo l'esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche il momento dell'investitura in tali funzioni. Tale riserva non implica, pero', che i criteri per la nomina agli uffici direttivi debbano essere predeterminati dal legislatore in modo analitico e dettagliato, annullando ogni margine di apprezzamento e di valutazione discrezionale, assoluta o comparativa, dei requisiti dei diversi candidati, ma e' sufficiente che il legislatore abbia provveduto ad enunciare criteri sufficientemente precisi, in grado di orientare la discrezionalita' dell'organo decidente (C.S.M.) verso la scelta della persona piu' idonea.
Massima n. 16977
L'art. 6 della legge 24 maggio 1951, n. 392, prevede che, per il conferimento degli uffici direttivi in esso elencati (tra cui rientra quello di procuratore generale presso la Corte d'appello), si deve tener conto dei criteri dell'"anzianita'" e del "merito", mentre l'art. 193, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, fa esplicito riferimento alle "attitudini" del magistrato in relazione al posto da assegnarsi e l'art. 188, r.d. cit. alle attitudini per l'esercizio delle funzioni direttive. Va, pertanto, escluso che le norme impugnate siano tali da incorrere nella violazione degli obblighi derivanti dalla riserva di legge disposta dalla Costituzione in tema di ordinamento giudiziario (vedi massima A), sotto il profilo della insufficiente delimitazione della discrezionalita' del Consiglio superiore della magistratura. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 108, primo comma, Cost., degli artt. 6, l. 24 maggio 1951, n. 392, 188, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12).
Massima n. 16983
Il fatto che i criteri per la nomina degli uffici direttivi requirenti siano identici a quelli previsti per il conferimento di uffici direttivi giurisdizionali e' frutto di una scelta del legislatore che non contrasta con la Costituzione, ove si consideri che l'art. 107, ultimo comma, Cost., non impone, per questo aspetto, un trattamento differenziato tra magistratura giudicante e magistratura requirente. Del resto, lo spazio riservato al giudizio del Consiglio superiore della magistratura consente pur sempre di effettuare valutazioni differenziate per le due categorie di funzioni, tenendo conto delle attitudini e della idoneita' dei candidati all'assolvimento dei compiti di direzione connessi, rispettivamente, agli uffici giurisdizionali e agli uffici requirenti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 107, terzo e quarto comma, Cost., degli art. 6, l. 24 maggio 1951, n. 392, e 188 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 24 maggio 1951, n. 392 (Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della magistratura nonché dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato), e dell'art. 188 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui si riferiscono alla nomina all'ufficio di procuratore generale della Corte d'appello, sollevata, in riferimento agli artt. 107, commi terzo e quarto, 112 e 108, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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