Corte costituzionale

Sentenza n. 62/1991

Corte cost., sent. 8 febbraio 1991, n. 62

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
62/1991
Data di deposito
8 febbraio 1991
Data di decisione
28 gennaio 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:62

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 5, decreto-legge n. 776 del 26 novembre 1980
  • legge n. 874 del 22 dicembre 1980
  • art. 5, comma 2, legge della Regione Campania n. 8 del 21 febbraio 1981
  • art. 3, decreto-legge n. 776 del 26 novembre 1980
  • art. 5, legge della Regione Campania n. 8 del 21 febbraio 1981

Parametri

Massime

Massima n. 16941

Il riferimento, per la determinazione dell'indennita' di occupazione, alla misura di quella di espropriazione, non contrasta in linea di principio con la garanzia prevista nell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, sempre che la misura dell'indennita' posta a base del computo sia congrua e la percentuale prevista ragionevole. Viceversa, l'art. 3, quinto comma, del d.l. n. 776 del 1980 pone a base di computo, per l'occupazione, un'indennita' di espropriazione determinata secondo criteri che furono dichiarati illegittimi da questa Corte proprio in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, in quanto inidonei a garantire la congruita' del ristoro. Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 42, terzo comma, Cost., restando assorbito l'ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale riferito all'art. 3 Cost., dell'art. 3, quinto comma, d.l. 26 novembre 1980, n. 776 quale risultante dalla legge di conversione 22 dicembre 1980, n. 874. - S. nn. 223/1983 e 216/1990.

Massima n. 16942

L'art. 5, secondo comma, della legge regione Campania 21 febbraio 1980 nel disciplinare i criteri di determinazione della indennita' di occupazione delle aree da destinare agli insediamenti provvisori fa riferimento a quelli di cui all'art. 3, quinto comma, d.l. 26 novembre 1980, n. 776 ritenuti costituzionalmente illegittimi (v. massima A) in quanto a loro volta riferiti ad altri criteri a suo tempo dichiarati costituzionalmente illegittimi perche' non idonei a garantire un congruo ristoro. Deve pertanto essere dichiarata anche la illegittimita' costituzionale dell'art. 5, secondo comma, legge regione Campania 21 febbraio 1981, n. 8, per contrasto on l'art. 42, terzo comma, Cost. restando assorbito l'ulteriore profilo riferito all'art. 3 Cost.. - S. nn. 223/1983 e 216/1990.

Massima n. 16943

La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 d.l. 26 novembre 1980, n. 776 e dell'art. 5 legge regione Campania 21 febbraio 1981, n. 8 che ad esso rinvia, relativa della mancata previsione di un termine massimo per la durata dell'occupazione degli immobili, e' da ritenersi assorbita in quanto sollevata dal giudice a quo, condizionatamente alla infondatezza della prima questione ritenuta invece da questa Corte fondata (v. massime precedenti).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, quinto comma, del D.L. 26 novembre 1980, n. 776 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980), quale risultante dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980), nella parte in cui stabilisce che le indennità di occupazione vanno determinate secondo le norme previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385, calcolando per ciascun anno di occupazione un quarto dell'indennità che dovrebbe essere corrisposta, ai sensi della predetta legge n. 385 del 1980, per l'espropriazione delle aree da occupare, ovvero per ciascun mese o frazione di mese, un dodicesimo dell'indennità annua;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, della legge della Regione Campania 21 febbraio 1981, n. 8 (Acquisto di prefabbricati destinati a locali per servizi di utilità pubblica e sociale, attività produttive e commerciali, case sparse o rurali), nella parte in cui, per la determinazione dell'indennità di occupazione delle aree, fa riferimento all'art. 3, quinto comma, del D.L. 26 novembre 1980, n. 776 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980), quale risultante dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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