Corte costituzionale
Sentenza n. 61/1991
Corte cost., sent. 8 febbraio 1991, n. 61
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 61/1991
- Data di deposito
- 8 febbraio 1991
- Data di decisione
- 28 gennaio 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:61
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 1204 del 30 dicembre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 13911
Un divieto che comporti un mero differimento dell'efficacia del licenziamento, intimato alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e di puerperio, anziche' la nullita' radicale di esso, rappresenta una misura di tutela insufficiente per la donna lavoratrice. La protezione cui fa riferimento la norma costituzionale (art. 37), infatti, non si limita alla salute fisica della donna e del bambino, ma investe tutto il complesso rapporto che, nel detto periodo, si svolge tra madre e figlio; il quale rapporto deve essere protetto non solo per cio' che attiene ai bisogni piu' propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalita' del bambino. Conseguentemente tali principi, collegati a quello d'uguaglianza, impongono alla legge di impedire che possano, dalla maternita' e dagli impegni connessi alla cura del bambino, derivare conseguenze negative e discriminatorie per la lavoratrice madre per evitare anche che la maternita' si traduca, in concreto, in un impedimento alla realizzazione dell'effettiva parita' di diritti della donna lavoratrice. Devesi, pertanto, dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 l. 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui prevede la temporanea inefficacia anziche' la nullita' del licenziamento intimato alla donna lavoratrice nel periodo di gestazione e di puerperio.
Massima n. 13912
Il divieto che comporta la nullita' del licenziamento intimato alle lavoratrici madri durante il periodo di gravidanza e puerperio non esclude che, terminato il periodo protetto, il datore di lavoro riacquisti l'integrita' del suo potere di recesso, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e delle regole da essa imposte. Il che certamente potra' richiedere la sussistenza di una causa giustificatrice, ma nulla esige che la stessa sia nuova, essendo invece necessario soltanto che essa sussista (ancora) al momento in cui il licenziamento viene legittimamente intimato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui prevede la temporanea inefficacia anziché la nullità del licenziamento intimato alla donna lavoratrice nel periodo di gestazione e di puerperio indicato nel predetto articolo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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