Corte costituzionale
Sentenza n. 60/1991
Corte cost., sent. 8 febbraio 1991, n. 60
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 60/1991
- Data di deposito
- 8 febbraio 1991
- Data di decisione
- 28 gennaio 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:60
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, legge n. 270 del 12 luglio 1988
Parametri
Massime
Massima n. 16921
La scelta legislativa che sta alla base del prepensionamento obbligatorio previsto dall'art. 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270 per i lavoratori delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, dichiarati inidonei, entro il 20 giugno 1986, alle mansioni proprie della qualifica di provenienza - che la precedente normativa (artt. 11 e 12 della legge 18 luglio 1961, n. 830, e 27 del regolamento allegato al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148) manteneva in servizio, con mansioni generalmente inferiori, ma con lo stesso trattamento retributivo - mira ad un bilanciamento tra gli interessi, entrambi di rilievo costituzionale, di ottenere un piu' efficiente svolgimento del servizio pubblico, mediante un contenimento dei costi, e di assicurare in ogni caso una forma di adeguato sostegno economico-previdenziale ai lavoratori allontanati dalle aziende: in una tale ottica, non e' senza fondamento giustificativo - ne' quindi, incostituzionale - che, tra i lavoratori attualmente addetti alle medesime mansioni, siano stati assoggettati all'esodo soltanto quelli gia' dichiarati inidonei alle mansioni della qualifica di provenienza, ne', per le medesime ragioni, puo' dirsi violata la garanzia del diritto al lavoro, inteso come diritto a non essere ingiustamente estromessi dal lavoro. Cio' posto, appare tuttavia irrazionale che dal prepensionamento obbligatorio non vengano esclusi i lavoratori che (come nel caso di specie) svolgono mansioni equivalenti o superiori a quelle precedentemente rivestite, e in relazione alle quali sono stati riconosciuti inidonei. Se infatti il problema sottostante alla norma e' la espulsione di lavoratori inutili o inutilizzati addetti a mansioni di scarso rilievo, a funzioni ausiliarie o di attesa, e' irragionevolmente discriminatorio licenziare personale che, reagendo alla sopravvenuta perdita di idoneita', si e' riqualificato, reinserendosi pienamente e in modo attivo nella vita dell'azienda a livelli equivalenti o superiori rispetto alle mansioni prima espletate. Pertanto l'art. 3, primo comma, della legge 12 luglio 1988, n. 270, va dichiarato illegittimo, in parte qua, per violazione dell'art. 3 della Costituzione. - Sul diritto al lavoro v. da ultimo S. nn. 238/1988 e 331/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 12 luglio 1988, n. 270 (Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure), nella parte in cui non esclude dal piano quinquennale ivi previsto i lavoratori dichiarati inidonei, entro il 20 giugno 1986, rispetto alla qualifica di provenienza e che abbiano successivamente svolto e svolgano mansioni equivalenti o superiori a quelle per le quali erano stati dichiarati inidonei.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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