Corte costituzionale

Sentenza n. 55/1991

Corte cost., sent. 6 febbraio 1991, n. 55

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
55/1991
Data di deposito
6 febbraio 1991
Data di decisione
28 gennaio 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:55

Norme oggetto del giudizio

  • art. 69, legge n. 153 del 30 aprile 1969
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950

Parametri

Massime

Massima n. 16905

Il diverso regime della pignorabilita' previsto per le pensioni rispetto a quello stabilito per le retribuzioni non incide sul contenuto sostanziale della responsabilita' patrimoniale del debitore, che resta sempre quello disciplinato dall'art. 2740 cod. civ., ma solo su di un particolare mezzo di esecuzione civile (pignoramento presso terzi) fra i tanti che consentono la realizzazione coattiva del diritto; ne' appare irragionevole perche' trova fondamento nella intrinseca diversita' di due situazioni giuridiche (percepimento delle retribuzioni e delle pensioni) che rispondono a principi e finalita' diversi quali quelli espressi dagli artt. 36 e 38 della costituzione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 69 l. 30 aprile 1969 n. 153 e 1 e 2, d.P.R. 25 gennaio 1950 n. 180, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sulla non incidenza del regime di pignorabilita' delle pensioni sul contenuto sostanziale della responsabilita' patrimoniale del debitore: S. n. 580/1989; - Sulle riconosciute ingiustificate diseguaglianze in materia di limiti di pignorabilita', tra i settori pubblico e privato, ma pur sempre all'interno delle due distinte categorie delle retribuzioni e delle pensioni: S. nn. 878/1988, 1041/1988, 572/1989, 115/1990 e 340/1990.

Massima n. 16906

Perche' sussiste comunque la possibilita' della realizzazione coattiva del credito su tutti i beni del debitore, la esclusione delle pensioni dal novero dei beni sequestrabili o pignorabili per il soddisfacimento di crediti non qualificati, e' da ritenersi espressione della facolta' del legislatore, non preclusa dall'art. 24 Cost., di subordinare in alcuni casi l'esperimento del diritto privato alla tutela di altri interessi generali o di preminente valore pubblico quali sono, come nel caso, quelli tutelati dall'art. 38 Cost.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 69 legge 30 aprile 1969 n. 153, 1 e 2 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nonché degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni), sollevate entrambe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Firenze con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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