Corte costituzionale
Sentenza n. 55/1991
Corte cost., sent. 6 febbraio 1991, n. 55
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 55/1991
- Data di deposito
- 6 febbraio 1991
- Data di decisione
- 28 gennaio 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:55
Norme oggetto del giudizio
- art. 69, legge n. 153 del 30 aprile 1969
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950
Parametri
Massime
Massima n. 16905
Il diverso regime della pignorabilita' previsto per le pensioni rispetto a quello stabilito per le retribuzioni non incide sul contenuto sostanziale della responsabilita' patrimoniale del debitore, che resta sempre quello disciplinato dall'art. 2740 cod. civ., ma solo su di un particolare mezzo di esecuzione civile (pignoramento presso terzi) fra i tanti che consentono la realizzazione coattiva del diritto; ne' appare irragionevole perche' trova fondamento nella intrinseca diversita' di due situazioni giuridiche (percepimento delle retribuzioni e delle pensioni) che rispondono a principi e finalita' diversi quali quelli espressi dagli artt. 36 e 38 della costituzione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 69 l. 30 aprile 1969 n. 153 e 1 e 2, d.P.R. 25 gennaio 1950 n. 180, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sulla non incidenza del regime di pignorabilita' delle pensioni sul contenuto sostanziale della responsabilita' patrimoniale del debitore: S. n. 580/1989; - Sulle riconosciute ingiustificate diseguaglianze in materia di limiti di pignorabilita', tra i settori pubblico e privato, ma pur sempre all'interno delle due distinte categorie delle retribuzioni e delle pensioni: S. nn. 878/1988, 1041/1988, 572/1989, 115/1990 e 340/1990.
Massima n. 16906
Perche' sussiste comunque la possibilita' della realizzazione coattiva del credito su tutti i beni del debitore, la esclusione delle pensioni dal novero dei beni sequestrabili o pignorabili per il soddisfacimento di crediti non qualificati, e' da ritenersi espressione della facolta' del legislatore, non preclusa dall'art. 24 Cost., di subordinare in alcuni casi l'esperimento del diritto privato alla tutela di altri interessi generali o di preminente valore pubblico quali sono, come nel caso, quelli tutelati dall'art. 38 Cost.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 69 legge 30 aprile 1969 n. 153, 1 e 2 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nonché degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni), sollevate entrambe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Firenze con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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