Corte costituzionale

Sentenza n. 53/1991

Corte cost., sent. 6 febbraio 1991, n. 53

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
53/1991
Data di deposito
6 febbraio 1991
Data di decisione
28 gennaio 1991
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:53

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988
  • art. 2, comma 5, decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990
  • art. 4, comma 6, decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990
  • art. 6, comma 1, decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990
  • art. 6, comma 3, decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 17112

Appare razionale, alla luce dei principi costituzionali, la distribuzione delle competenze tra Stato e regioni effettuata, in materia di contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e di fissazione dei valori minimi di emissione, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, che ha attribuito allo Stato la determinazione delle linee guida e dei valori minimi e massimi di emissione per ogni tipo di sostanze inquinanti, conferendo invece alle Regioni la fissazione dei valori di emissione per categorie di impianti e per sostanze inquinanti nel quadro delle direttive e dei limiti (minimi e massimi) posti dallo Stato: infatti, come la Corte ha gia' avuto modo di affermare, la posizione dello Stato come ente di programmazione generale per l'adeguamento progressivo degli impianti al fine di evitare emissioni inquinanti, si giustifica sia perche' lo Stato e' in possesso di strumenti ufficiali di conoscenza sulle caratteristiche inquinanti delle sostanze e sulle migliori tecnologie per contenerne o eliminarne la nocivita', i quali sono incomparabilmente superiori a quelli disponibili da parte delle Regioni, sia perche' solo in tale modo puo' garantirsi sull'intero territorio nazionale un trattamento uniforme alle varie imprese operanti in concorrenza tra loro. - Sulla ripartizione di competenze in materia di tutela dell'ambiente: S. n. 101/1989.

Massima n. 17113

La posizione dello Stato come ente di programmazione generale per l'adeguamento progressivo degli impianti industriali al fine di evitare emissioni inquinanti, determina che spetta allo Stato stesso deliberare, con decreto del Ministro dell'Ambiente, la determinazione e l'aggiornamento delle linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione per le sostanze inquinanti. Ne deriva che legittimamente e' stato adottato il decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990, che limita, per le Regioni, la fissazione dei valori limite di emissione delle sostanze inquinanti alle sole sostanze indicate nello stesso decreto anziche' consentirle per tutte le sostanze emesse nell'atmosfera: ne' questa limitazione, del resto, puo' determinare una situazione di mancanza di tutela ambientale, in quanto dal sistema normativo si deduce che in relazione alle sostanze per le quali lo Stato non abbia fissato le linee guida e i valori di emissione minimi e massimi, la tutela ambientale e' assicurata dalle regioni in sede di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione degli impianti industriali.

Massima n. 17114

Non ha alcun rapporto con le norme costituzionali relative alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico - cosicche' non e' in grado di involgere alcuna lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite alle regioni - quella disposizione - contenuta nell'art. 4, comma sesto, del decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990 - che definisce la soglia minima di rispetto del valore limite dell'emissione inquinante. E' pertanto inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Lombardia nei confronti dello Stato in relazione all'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990.

Massima n. 17115

In un sistema a Costituzione rigida, come la nostra, che conferisce alle autonomie regionali un carattere politico e che connota la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni come un elemento essenziale della struttura pluralistica dell'ordinamento, non puo' lo Stato togliere, con un proprio atto amministrativo l'efficacia giuridica di provvedimenti adottati dalle amministrazioni regionali: ne consegue che non spetta allo Stato disporre, con decreto del Ministro dell'Ambiente del 12 luglio 1990, la cessazione dell'efficacia dei precedenti provvedimenti amministrativi regionali difformi dalle linee guida e dai valori minimi e massimi fissati con lo stesso decreto del Ministro dell'ambiente, e, conseguentemente, annulla l'art. 6 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990. - Sulla impossibilita' per lo Stato di annullare provvedimenti regionali v. S. n. 229/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato deliberare, con decreto del Ministro dell'ambiente, la determinazione e l'aggiornamento delle linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione per le sostanze inquinanti previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990 (Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione);

Dichiara che non spetta allo Stato disporre, con decreto del Ministro dell'ambiente, la cessazione dell'efficacia dei precedenti provvedimenti amministrativi regionali difformi dalle linee guida e dai valori minimi e massimi fissati con decreto del Ministro dell'ambiente, e, conseguentemente, annulla l'art. 6 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990;

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Lombardia nei confronti dello Stato in relazione all'art. 4 dello stesso decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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