Corte costituzionale
Sentenza n. 52/1991
Corte cost., sent. 6 febbraio 1991, n. 52
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 52/1991
- Data di deposito
- 6 febbraio 1991
- Data di decisione
- 28 gennaio 1991
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:52
Norme oggetto del giudizio
- art. 2290, codice civile
- art. 161, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 2269, codice civile
- art. 2293, codice civile
- art. 160, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 147, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 16904
Puo' essendo legittima la estensione del fallimento della societa' ai soci receduti, in quanto egualmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni contratte durante la vigenza del loro stato di soci, e percio' incidenti sullo stato di insolvenza della societa', non v' ha dubbio che le attuali norme che regolano il fallimento creano una disparita' di trattamento fra i soci attuali della societa' e i soci receduti, laddove non prevedono alcun rimedio, a favore di questi ultimi, per evitare tale estensione, dato che al socio receduto non e' consentito di formulare, ne' prima, ne' a quanto sembra, dopo la dichiarazione del fallimento, una propria proposta di concordato preventivo, e neppure di partecipare all'assemblea dei soci per l'esame di proposte di concordato preventivo presentate da altri. Tuttavia, nella gamma delle sussistenti possibilita', la scelta del rimedio piu' efficace spetta necessariamente alla discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 147, 160 e 161 del r. d. 16 marzo 1942, n. 267, in correlazione agli artt. 2269, 2290, 2293 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 147, 160 e 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in correlazione agli artt. 2269, 2290 e 2293 del codice civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dalla Corte di appello di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze