Corte costituzionale
Sentenza n. 509/1991
Corte cost., sent. 30 dicembre 1991, n. 509
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 509/1991
- Data di deposito
- 30 dicembre 1991
- Data di decisione
- 19 dicembre 1991
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:509
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 1, lett.b,n.1, legge della Regione Emilia Romagna n. 42 del 28 novembre 1986
- art. 11, comma 1, lett.b,n.2, legge della Regione Emilia Romagna n. 42 del 28 novembre 1986
- art. 11, comma 1, lett.a,n.2, legge della Regione Emilia Romagna n. 42 del 28 novembre 1986
Parametri
Massime
Massima n. 17827
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma primo, lett. a), n. 2 e lett. b), nn. 1 e 2, della legge regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42 - impugnati sul presupposto che essi escludano dall'ambito della fattispecie penale prevista dalla normativa statale gli scarichi civili e le pubbliche fognature eccedenti i limiti di accettabilita' - avendo il giudice a quo omesso qualsivoglia riferimento alla fattispecie concreta, ed essendosi limitato a rilevare che la Regione avrebbe riformato la disciplina degli scarichi civili con una norma sub-primaria di attuazione in assenza di apposita delega, senza peraltro impugnare la norma sostanziale di attuazione della disciplina sanzionata e attributiva della competenza. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i giudizi e dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lett. a), n. 2 e lett. b), nn. 1 e 2 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il contenimento dell'eutrofizzazione), in riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione, sollevate dal Pretore di Reggio Emilia con le ordinanze in epigrafe (R.O. n. 460, 461, 462, 463, 464, 465, 513, 514 e 577 del 1991).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze