Corte costituzionale

Sentenza n. 508/1991

Corte cost., sent. 30 dicembre 1991, n. 508

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
508/1991
Data di deposito
30 dicembre 1991
Data di decisione
19 dicembre 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:508

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 3, legge n. 29 del 7 febbraio 1979
  • art. 13, legge n. 1338 del 12 agosto 1962

Parametri

Massime

Massima n. 17754

La norma che consente al Ministro del lavoro di variare "quando occorra" le tariffe per il calcolo della riserva matematica in base alla quale si determinano gli oneri dovuti dai lavoratori interessati alla ricongiunzione di periodi assicurativi verso gestioni diverse dall'a.g.o., sarebbe in contrasto con l'art. 38 cost. solo se la copertura assicurativa si presentasse abnorme rispetto ai fini che essa si propone, e, cioe', in caso di palese irragionevolezza dei prelievi, lesiva dell'art. 3 cost.. Una tale irragionevolezza e' pero' da escludere, in quanto lo stesso decorso del tempo si pone come ordinario discrimine di applicazione (ed elemento di differenziazione) delle tariffe e (conseguentemente) dei prelievi, ed in quanto le variazioni tariffarie non hanno carattere discrezionale, dovendo tener conto della riserva matematica, da conservare integra, cosi' da mantenere la rendita correlata all'importo della contribuzione, di concreto risulta, poi, che le odierne e piu' elevate tariffe (stabilite con d.m. 19 febbraio 1981) tengono conto delle variazioni nel tempo delle linee demografiche relative e dell'evoluzione normativa in materia di previsioni. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38 cost., della questione di costituzionalita' del combinato disposto degli art. 2, comma terzo, legge 7 febbraio 1979, n. 29, e 13, legge 12 agosto 1962, n. 1338).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, comma terzo, della legge 7 febbraio 1978, recte 1979 n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) e dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze