Corte costituzionale
Sentenza n. 508/1991
Corte cost., sent. 30 dicembre 1991, n. 508
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 508/1991
- Data di deposito
- 30 dicembre 1991
- Data di decisione
- 19 dicembre 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:508
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 3, legge n. 29 del 7 febbraio 1979
- art. 13, legge n. 1338 del 12 agosto 1962
Parametri
Massime
Massima n. 17754
La norma che consente al Ministro del lavoro di variare "quando occorra" le tariffe per il calcolo della riserva matematica in base alla quale si determinano gli oneri dovuti dai lavoratori interessati alla ricongiunzione di periodi assicurativi verso gestioni diverse dall'a.g.o., sarebbe in contrasto con l'art. 38 cost. solo se la copertura assicurativa si presentasse abnorme rispetto ai fini che essa si propone, e, cioe', in caso di palese irragionevolezza dei prelievi, lesiva dell'art. 3 cost.. Una tale irragionevolezza e' pero' da escludere, in quanto lo stesso decorso del tempo si pone come ordinario discrimine di applicazione (ed elemento di differenziazione) delle tariffe e (conseguentemente) dei prelievi, ed in quanto le variazioni tariffarie non hanno carattere discrezionale, dovendo tener conto della riserva matematica, da conservare integra, cosi' da mantenere la rendita correlata all'importo della contribuzione, di concreto risulta, poi, che le odierne e piu' elevate tariffe (stabilite con d.m. 19 febbraio 1981) tengono conto delle variazioni nel tempo delle linee demografiche relative e dell'evoluzione normativa in materia di previsioni. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38 cost., della questione di costituzionalita' del combinato disposto degli art. 2, comma terzo, legge 7 febbraio 1979, n. 29, e 13, legge 12 agosto 1962, n. 1338).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, comma terzo, della legge 7 febbraio 1978, recte 1979 n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) e dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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