Corte costituzionale
Sentenza n. 503/1991
Corte cost., sent. 30 dicembre 1991, n. 503
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 503/1991
- Data di deposito
- 30 dicembre 1991
- Data di decisione
- 19 dicembre 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:503
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, decreto-legge n. 120 del 1° aprile 1989
- legge n. 181 del 15 maggio 1989
Parametri
Massime
Massima n. 17825
Il prepensionamento, siccome costituisce una anticipata risoluzione del rapporto di lavoro per cause eccezionali, incide sull'eta' lavorativa che e' identica sia per l'uomo che per la donna, potendo entrambi lavorare fino a sessant'anni, eppertanto l'aumento massimo di anzianita' contributiva attribuibile in caso di prepensionamento deve essere, per le lavoratrici come per i lavoratori, uguale, nulla rilevando al riguardo le diversita' del sesso e dell'eta' pensionabile (cinquantacinque anni per la donna e sessanta per l'uomo). La possibilita', per la donna - prevista dall'art. 5 del d.l. n. 536 del 1987, conv. con modif. in legge n. 48 del 1988 - di andare in prepensionamento al quarantasettesimo anno, importa solo che da tale eta' inizia il periodo di anzianita' contributiva da riconoscersi alla stessa, il quale anche in tal caso deve essere di dieci anni come per il lavoratore. E' quindi illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 37 Cost., l'art. 2, secondo comma, del d.l. 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, in l. 15 maggio 1989, n. 181, nella parte in cui non riconosce alla lavoratrice del settore siderurgico, in caso di prepensionamento anticipato al compimento del cinquantesimo anno, di conseguire la medesima anzianita' contributiva fino a sessant'anni come per il lavoratore. - V. la sent. n. 371/1989 su analoga questione e, in relazione all'eta' pensionabile, le sent. nn. 137/1986 e 498/1988, nonche', riguardo ai casi di prepensionamento anticipato per la donna al quarantasettesimo anno, le sent. nn. 134/1991 e 196/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del decreto legge 1° aprile 1989, n. 120 (Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia), convertito, con modificazioni, in legge 15 maggio 1989, n. 181, nella parte in cui non riconosce alla lavoratrice del settore siderurgico, in caso di prepensionamento anticipato al compimento del cinquantesimo anno, di conseguire la medesima anzianità contributiva fino a sessant'anni come per il lavoratore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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