Corte costituzionale

Sentenza n. 503/1991

Corte cost., sent. 30 dicembre 1991, n. 503

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
503/1991
Data di deposito
30 dicembre 1991
Data di decisione
19 dicembre 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:503

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, decreto-legge n. 120 del 1° aprile 1989
  • legge n. 181 del 15 maggio 1989

Parametri

Massime

Massima n. 17825

Il prepensionamento, siccome costituisce una anticipata risoluzione del rapporto di lavoro per cause eccezionali, incide sull'eta' lavorativa che e' identica sia per l'uomo che per la donna, potendo entrambi lavorare fino a sessant'anni, eppertanto l'aumento massimo di anzianita' contributiva attribuibile in caso di prepensionamento deve essere, per le lavoratrici come per i lavoratori, uguale, nulla rilevando al riguardo le diversita' del sesso e dell'eta' pensionabile (cinquantacinque anni per la donna e sessanta per l'uomo). La possibilita', per la donna - prevista dall'art. 5 del d.l. n. 536 del 1987, conv. con modif. in legge n. 48 del 1988 - di andare in prepensionamento al quarantasettesimo anno, importa solo che da tale eta' inizia il periodo di anzianita' contributiva da riconoscersi alla stessa, il quale anche in tal caso deve essere di dieci anni come per il lavoratore. E' quindi illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 37 Cost., l'art. 2, secondo comma, del d.l. 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, in l. 15 maggio 1989, n. 181, nella parte in cui non riconosce alla lavoratrice del settore siderurgico, in caso di prepensionamento anticipato al compimento del cinquantesimo anno, di conseguire la medesima anzianita' contributiva fino a sessant'anni come per il lavoratore. - V. la sent. n. 371/1989 su analoga questione e, in relazione all'eta' pensionabile, le sent. nn. 137/1986 e 498/1988, nonche', riguardo ai casi di prepensionamento anticipato per la donna al quarantasettesimo anno, le sent. nn. 134/1991 e 196/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del decreto legge 1° aprile 1989, n. 120 (Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia), convertito, con modificazioni, in legge 15 maggio 1989, n. 181, nella parte in cui non riconosce alla lavoratrice del settore siderurgico, in caso di prepensionamento anticipato al compimento del cinquantesimo anno, di conseguire la medesima anzianità contributiva fino a sessant'anni come per il lavoratore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze