Corte costituzionale

Sentenza n. 50/1991

Corte cost., sent. 6 febbraio 1991, n. 50

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
50/1991
Data di deposito
6 febbraio 1991
Data di decisione
28 gennaio 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:50

Norme oggetto del giudizio

  • art. 36, comma 2, legge della Regione Campania n. 57 del 9 giugno 1980

Parametri

Massime

Massima n. 16919

La disposizione dell'art. 36, secondo comma, della legge della Regione Campania 9 giugno 1980, n. 57, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere di scioglimento degli organi delle Unita' sanitarie locali, e di nomina di un commissario straordinario, in caso di gravi inadempienze funzionali, non puo' ritenersi abrogata ne' dall'art. 49 della legge sulle autonomie locali 8 giugno 1990, n. 142, ne' dall'art. 11 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638. Il primo, infatti, limitandosi a confermare in modo esplicito il principio - gia' deducibile, come piu' volte affermato dalla Corte, dall'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - per cui le norme sul controllo e la vigilanza su comuni e province si applicano anche alle unita' sanitarie locali, non ha prodotto alcuna innovazione nel vigente ordinamento normativo, mentre il secondo prevedendo a sua volta un generale potere di controllo sostitutivo da parte delle regioni, relativamente ad atti omessi dalle unita' sanitarie locali, regola una materia del tutto diversa da quella disciplinata dalla norma che si pretende abrogata. - Riguardo all'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, da ultimo: S. n. 613/1988.

Massima n. 16920

A norma dell'art. 130 Cost., come attuato dall'art. 49, primo e secondo comma, l. n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario), mentre i controlli sugli atti degli enti locali sono di pertinenza regionale, i controlli sugli organi degli stessi enti locali rientrano nelle competenze statali in quanto espressione dell'indefettibile momento di unitarieta' proprio dell'ordinamento complessivo. Da tale principio, riconfermato dall'art. 39 legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) deriva la illegittimita' costituzionale dell'art. 36, secondo comma, legge Regione Campania 9 giugno 1980, n. 57 che affida al Presidente della Giunta regionale potere di controllo sugli organi delle Unita' sanitarie locali. - S. nn. 164/1972, 245/1984 e 613/1988

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge della Regione Campania 9 giugno 1980, n. 57 (Norme per la costituzione e il funzionamento delle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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