Corte costituzionale
Sentenza n. 50/1991
Corte cost., sent. 6 febbraio 1991, n. 50
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 50/1991
- Data di deposito
- 6 febbraio 1991
- Data di decisione
- 28 gennaio 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:50
Norme oggetto del giudizio
- art. 36, comma 2, legge della Regione Campania n. 57 del 9 giugno 1980
Parametri
- art. 49, legge n. 142 del 8 giugno 1990
- art. 11, decreto legge n. 463 del 12 settembre 1983
- legge n. 638 del 11 novembre 1983
- art. 117, Costituzione
- art. 130, Costituzione
- art. 118, Costituzione
Massime
Massima n. 16919
La disposizione dell'art. 36, secondo comma, della legge della Regione Campania 9 giugno 1980, n. 57, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere di scioglimento degli organi delle Unita' sanitarie locali, e di nomina di un commissario straordinario, in caso di gravi inadempienze funzionali, non puo' ritenersi abrogata ne' dall'art. 49 della legge sulle autonomie locali 8 giugno 1990, n. 142, ne' dall'art. 11 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638. Il primo, infatti, limitandosi a confermare in modo esplicito il principio - gia' deducibile, come piu' volte affermato dalla Corte, dall'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - per cui le norme sul controllo e la vigilanza su comuni e province si applicano anche alle unita' sanitarie locali, non ha prodotto alcuna innovazione nel vigente ordinamento normativo, mentre il secondo prevedendo a sua volta un generale potere di controllo sostitutivo da parte delle regioni, relativamente ad atti omessi dalle unita' sanitarie locali, regola una materia del tutto diversa da quella disciplinata dalla norma che si pretende abrogata. - Riguardo all'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, da ultimo: S. n. 613/1988.
Massima n. 16920
A norma dell'art. 130 Cost., come attuato dall'art. 49, primo e secondo comma, l. n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario), mentre i controlli sugli atti degli enti locali sono di pertinenza regionale, i controlli sugli organi degli stessi enti locali rientrano nelle competenze statali in quanto espressione dell'indefettibile momento di unitarieta' proprio dell'ordinamento complessivo. Da tale principio, riconfermato dall'art. 39 legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) deriva la illegittimita' costituzionale dell'art. 36, secondo comma, legge Regione Campania 9 giugno 1980, n. 57 che affida al Presidente della Giunta regionale potere di controllo sugli organi delle Unita' sanitarie locali. - S. nn. 164/1972, 245/1984 e 613/1988
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge della Regione Campania 9 giugno 1980, n. 57 (Norme per la costituzione e il funzionamento delle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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