Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1991

Corte cost., sent. 6 febbraio 1991, n. 49

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
49/1991
Data di deposito
6 febbraio 1991
Data di decisione
28 gennaio 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:49

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 107 del 4 maggio 1990
  • art. 1, comma 7, legge n. 107 del 4 maggio 1990
  • art. 1, comma 8, legge n. 107 del 4 maggio 1990
  • art. 6, comma 2, legge n. 595 del 23 ottobre 1985
  • art. 1, comma 9, legge n. 107 del 4 maggio 1990
  • art. 2, comma 3, legge n. 107 del 4 maggio 1990
  • art. 11, comma 1, legge n. 107 del 4 maggio 1990
  • art. 24, legge n. 107 del 4 maggio 1990
  • art. 12, comma 4, legge n. 107 del 4 maggio 1990
  • art. 11, comma 5, legge n. 107 del 4 maggio 1990
  • art. 11, comma 4, legge n. 107 del 4 maggio 1990
  • art. 4, legge n. 107 del 4 maggio 1990
  • art. 8, legge n. 107 del 4 maggio 1990
  • art. 5, legge n. 107 del 4 maggio 1990
  • art. 7, legge n. 107 del 4 maggio 1990
  • art. 6, legge n. 107 del 4 maggio 1990
  • art. 5, comma 1, legge n. 107 del 4 maggio 1990
  • art. 6, comma 1, legge n. 107 del 4 maggio 1990
  • art. 8, comma 4, legge n. 107 del 4 maggio 1990
  • art. 8, comma 2, lett. c), legge n. 107 del 4 maggio 1990
  • art. 19, comma 1, legge n. 107 del 4 maggio 1990

Parametri

  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 30, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 117, Costituzione
  • art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 118, Costituzione
  • art. 4, legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 6, legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 27, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 6, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1977
  • art. 29, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 32, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 17, legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 31, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 5, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
  • art. 4, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
  • art. 33, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 28, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 5, legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 34, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 80, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
  • art. 5, legge n. 833 del 23 dicembre 1988
  • art. 17, comma 4, legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 4, legge n. 833 del 23 dicembre 1988
  • art. 17, comma 3, legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 17, comma 1, lett. b, legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 6, legge n. 833 del 23 dicembre 1988
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972
  • art. 100, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 20, legge n. 833 del 23 dicembre 1978

Massime

Massima n. 17130

Secondo la costante giurisprudenza della Corte, anche nei ricorsi in via principale ogni questione di legittimita' costituzionale deve essere definita nei suoi precisi termini e adeguatamente motivata al fine di rendere possibile l'inequivoca determinazione dell'oggetto del giudizio e di consentire la verifica dell'eventuale pretestuosita' o astrattezza dei dubbi di costituzionalita' sollevati, nonche' della sussistenza dell'interesse a ricorrere in relazione alle singole disposizioni impugnate. Di conseguenza, quando le contestazioni concernono un'intera legge senza toccare in modo specifico singole disposizioni, neanche quelle di carattere piu' generale e tali da irradiare i propri eventuali vizi sul complessivo testo legislativo, le relative censure devono essere considerate inammissibili a causa della loro genericita'. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'intera legge 4 maggio 1990, n. 107, denunziata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - come attuati dagli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dagli artt. 4, 5 e 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - ed agli artt. 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, in connessione con le relative norme di attuazione e con gli artt. 4, 5 e 6 della legge 23 agosto 1988, n. 400).

Massima n. 17131

Tanto piu' cio' vale in presenza di una legge, come quella esaminata, che solo per quanto riguarda la raccolta, il frazionamento, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e' una legge-cornice, diretta ad assicurare, in un settore assegnato alla competenza concorrente delle regioni e delle province autonome, le condizioni e le garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale (art. 4, primo comma, n. 6, della legge n. 833 del 1978), mentre per tutto quel che concerne la produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio e l'informazione riguardanti gli emoderivati e' una legge direttamente regolante un settore riservato alle competenze dello Stato (art. 6, lettera c, della legge n. 833 del 1978, nonche' art. 3, n. 5, del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Massima n. 17132

Come gia' affermato, allorche' una disposizione di legge usa la semplice locuzione "regioni" non si puo' da cio' stesso inferire che il legislatore non abbia inteso alludere anche alle province autonome o alle regioni a statuto speciale, dovendosi piuttosto analizzare quell'espressione senza ulteriori qualificazioni nell'ambito dell'intero contesto legislativo e nel significato che ad essa si puo' dare sulla base delle comuni regole di interpretazione della "volonta'" del legislatore. Di conseguenza, nel caso della legge 4 maggio 1990, n. 107, - tenuto conto anche degli elementi testuali deducibili dagli artt. 11, primo comma, e 12 e della volonta' del legislatore, quale si evince dai lavori preparatori - non si puo' dubitare che la locuzione "regioni" abbia il suo significato piu' ampio, e che quindi le disposizioni di essa siano applicabili e vincolanti anche per le province ad autonomia differenziata e le regioni a statuto speciale. - S. nn. 210/1987; 433/1987; 1000/1988; 372/1989.

Massima n. 17133

La competenza del Ministro della sanita' - prevista dall'art. 1, settimo comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107, - di determinare le indicazioni in base alle quali dev'essere istituito, formato e tenuto in ciascuna regione il registro del sangue, costituisce l'oggetto di una riserva di funzione a favore dello Stato che appare giustificata quando si consideri che il registro del sangue ha carattere strumentale rispetto all'acquisizione delle informazioni e dei dati necessari all'esercizio delle funzioni statali relative agli emoderivati e, soprattutto, allo svolgimento della competenza statale riguardo alla determinazione del programma nazionale per le attivita' trasfusionali nell'ambito del piano sanitario nazionale, e che la norma in questione, al pari di altre disposizioni della stessa legge n. 107, contenute negli artt. 2, 8, 12, quinto comma, e 11, secondo comma, e' direttamente collegata al fine, di primaria importanza, dell'autosufficienza della disponibilita' del sangue e dei suoi componenti utilizzabili a scopo terapeutico. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, settimo comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107, sollevata in riferimento agli artt. 9, n. 10 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e relative norme di attuazione, e all'art. 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.). - Su altri esempi di interventi statali giustificati dall'interesse nazionale, in settori di competenza regionale o provinciale: S. nn. 177/1988, 217/1988 e 409/1989. se

Massima n. 17134

La previsione dell'art. 1, ottavo comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107, secondo la quale le convenzioni regionali concernenti la partecipazione alle attivita' trasfusionali delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue, devono conformarsi ad uno schema tipico definito con decreto del Ministro della sanita', si giustifica con il preminente interesse ad una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale dei rapporti fra tali organizzazioni e i centri trasfusionali, anche in relazione all'obiettivo preminente dell'autosufficienza della disponibilita' di sangue a scopi terapeutici, ed ai presupposti della stessa legge, per la quale la raccolta del sangue si basa (artt. 1, secondo comma, e 3, primo comma) sulla donazione volontaria periodica e gratuita, ed il sangue umano e i suoi derivati (art. 1, quarto comma) "non sono fonte di profitto". La norma in questione, percio', non puo' ritenersi invasiva delle competenze regionali, dovendosi senz'altro escludere che essa disciplini oggetti estranei alle finalita' stabilite dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, e giacche' comunque e' innegabile che il legislatore nazionale puo', in linea di principio, correggere e rivedere una ripartizione di competenze fra Stato e regioni precedentemente definita con legge ordinaria. Senza dire, poi, che nell'art. 12, primo comma, della legge n. 107 e' previsto che nell'esercizio del potere di determinare gli schemi-tipo delle convenzioni regionali il Ministro della sanita' debba essere assistito del parere della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale, nella quale risiedono quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, e che la competenza e' circoscritta alla determinazione degli schemi-tipo, lasciando alle regioni e alle province autonome la possibilita' di regolare, sulla base di proprie scelte, gli aspetti piu' particolari e peculiari alle singole realta' locali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della succitata disposizione, sollevata per pretese violazioni degli artt. 117 e 118 Cost., in relazione al d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, agli artt. 27-34 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, agli artt. 4, 5 e 6 della legge 23 dicembre 1988, n. 833, nonche' all'art. 17, primo comma, lett. b), terzo e quarto comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400). - S. nn. 191/1976, 85/1990.

Massima n. 17135

Fra i requisiti da soddisfare perche' l'intervento sostitutivo di organi statali nei confronti di organi regionali in relazione a particolari adempimenti, possa essere riconosciuto legittimo, e' l'osservanza del principio della "leale cooperazione", il quale esige una previa messa in mora della regione (o della provincia) inattiva, mediante diffida ad adempiere entro un determinato termine. Non risponde a tale esigenza - pur essendo in regola con tutti gli altri requisiti suddetti - l'art. 1, nono comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107, secondo il quale, qualora, trascorsi sei mesi dal termine fissato nello schema tipo predisposto dal Ministro della sanita' i competenti organi regionali non abbiano proceduto alla stipulazione delle convenzioni relative a rapporti fra organizzazioni dei donatori volontari e i centri trasfusionali (v. massima E) il Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art, 6, comma secondo, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, dispone, su proposta del Ministro della sanita', il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale. La norma va percio' dichiarata illegittima nella parte in cui non prevede un congruo preavviso alla regione o alla provincia autonoma inadempiente in ordine all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti. - Sulle condizioni di legittimita' dell'intervento sostitutivo: S. nn. 153/1986, 294/1986, 177/1988, 101/1989, 85/1990; - In particolare, riguardo al termine perentorio per l'adempimento, che non e' necessario sia predeterminato dalla legge che prevede il potere sostitutivo: S. n. 85/1990. o,

Massima n. 17136

Pur convenendosi che le associazioni dei donatori di sangue abbiano caratteri molto diversi da regione a regione, tuttavia, proprio perche' la raccolta di sangue a scopi terapeutici e' strettamente connessa con la tutela del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) ed esige, pertanto, che le relative prestazioni possano essere erogate con la massima uniformita' possibile in tutto il territorio nazionale, non e' affatto irragionevole che l'art. 2, legge 4 maggio 1990, n. 107, dopo aver previsto, nel secondo comma, che le associazioni e le federazioni dei donatori di sangue concorrano ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale, stabilisca nel terzo comma, che fra tali associazioni e federazioni rientrino quelle il cui statuto corrisponde alle finalita' della nuova legge, "secondo le indicazioni fissate dal Ministro della sanita' con proprio decreto". Cio' non toglie infatti che le suddette associazioni e federazioni conservino i loro caratteri peculiari, compresa l'eventuale dimensione regionale o infra-regionale del loro raggio di attivita'. Inoltre, poiche' le finalita' della legge fungono da rigoroso parametro delle deliberazioni ministeriali, e' da escludersi che il potere del Ministro della sanita' riguardo alla loro emanazione, possa ritenersi "assolutamente discrezionale". (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - in relazione al d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 e agli artt. da 27 a 34 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - agli artt. 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto adige, e relative norme di attuazione, nonche' agli artt. 4, 5, 6 e 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

Massima n. 17137

Come gia' affermato dalla Corte, la funzione governativa di indirizzo e coordinamento costituisce l'esercizio di una competenza particolare che si distingue da altri poteri di direzione e di direttiva, e, a maggior ragione, di normazione. Non puo' percio' essere ricondotta a tale funzione la potesta' del Ministro della sanita' - prevista dall'art. 11, primo comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107 - di emanare "norme di indirizzo e coordinamento", potesta' che, essendo circoscritta alla generale "attuazione della presente legge", si caratterizza invece come diretta a costituire una fonte normativa secondaria, e quindi si qualifica come potesta' regolamentare, che come tale, ai sensi dell'art. 17, primo comma, lettera b), della legge n. 400 del 1988, non puo', a differenza dalla potesta' di indirizzo e coordinamento,concernere "materie riservate alla competenza regionale". Percio' - assorbiti gli altri profili dedotti sulla questione - l'art. 11, primo comma, della legge n. 107 del 1990 va dichiarato illegittimo nella parte in cui qualifica le norme da emanarsi dal Ministro della sanita' "norme di indirizzo e coordinamento alle quali devono conformarsi le regioni e le province autonome". Di conseguenza il Ministro resta autorizzato a porre norme di attuazione della legge n. 107, ma solo nell'ambito della competenza sua propria e delle autorita' a lui sottordinate, e nel rispetto del procedimento indicato dall'art. 17, quarto comma, della legge n. 400 del 1988, fermo restando, altresi' che nelle materie riservate alle competenze regionali (e provinciali) in mancanza di leggi regionali (o provinciali) sugli stessi oggetti, possono continuare a sussistere regolamenti statali con efficacia dispositiva o suppletiva, sempre che anche questi siano stati deliberati nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge n. 400 del 1988. - Sulla funzione di indiriazzo e coordinamento: S. nn. 389/1989, 345/1990, 560/1988 e 744/1988. - Sulle condizioni e limiti di applicabilita' dei regolamenti statali nelle materie riservate alle competenze regionali: S. nn. 226/1986 e 165/1989.

Massima n. 17138

Per effetto della dichiarazione di parziale illegittimita' dell'art. 11, comma primo, della legge 4 maggio 1990, n. 107 (ved. massima H) anche l'art. 12, quarto comma, concernente le proposte al Ministro della sanita' da parte della commissione ivi prevista, e l'art. 24, vanno riconosciuti illegittimi, ma soltanto per l'aspetto strettamente conseguenziale all'accoglimento parziale della questione relativa all'art. 11, primo comma, e quindi limitatamente all'inciso, che figura in entrambe, "di indirizzo e coordinamento". Riguardo all'art. 24 va tuttavia precisato che la permanente vigenza - che esso prevede - delle disposizioni, non incompatibili con la nuova legge, del vecchio regolamento esecutivo (d.P.R. n. 1256 del 1971) adottato per la precedente legge sul sangue (legge n. 562 del 1967), va intesa nei limiti in cui esse siano applicabili, e cie' nei limiti in cui non sussistano nella stessa materia leggi regionali.

Massima n. 17139

Non possono ritenersi invasive della sfera di attribuzioni di regioni e province autonome le disposizioni dell'art. 11, commi quarto e quinto, della legge 4 maggio 1990 , n. 107, secondo cui il Ministro della sanita', sulla base delle carenze segnalate dai centri di coordinamento e compensazione, predispone un progetto mirato ad incrementare, anche mediante il coinvolgimento dei comuni, la donazione di sangue periodica ed occasionale, e a promuovere l'associazionismo dei donatori. Si tratta infatti di attivita' che non hanno la forza di scalfire le rivendicate autonomie, dal momento che riguardano l'informazione, la propaganda o la promozione di comportamenti legati all'attuazione di fondamentali doveri di solidarieta' sociale (art. 2 Cost.), in ordine ai quali possono essere riconosciuti spazi di azione tanto allo Stato quanto alle Regioni: al primo, come soggetto interessato a ridurre le importazioni dall'estero del sangue umano a scopi terapeutici e a produrre a sufficienza gli emoderivati; alle regioni e alle province autonome, in quanto enti che la legge n. 197 del 1990 impegna a raggiungere in tale settore, ciascuna nel proprio ambito, l'obiettivo dell'autosufficienza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, quarto e quinto comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107, sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in relazione al d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, agli artt. da 27 a 34 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonche' agli artt. 4,5 e 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

Massima n. 17140

Il fatto che gli artt.4, 5, 6, 7 e 8 della legge 4 maggio 1990, n. 107, nel far riferimento ad attivita' di uffici e di strutture pubbliche all'interno dei territori delle Provincie autonome, non richiamino i principi posti dall'art. 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige sul bilinguismo, non comporta violazione del precetto statutario. E' infatti costante giurisprudenza della Corte che le norme statutarie e quelle di attuazione si applichino di per se', a prescindere dall'esistenza di espliciti richiami. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 4 maggio 1990, n. 107, sollevata dalla Provincia di Bolzano in riferimento all'art. 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.) - S. nn. 224/1990, 343/1990 e 3/1991.

Massima n. 17141

Gli artt. 5, primo comma, e 6, primo comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107, nel porre norme per l'organizzazione dei servizi di immunoematologia e trasfusione nonche' dei centri trasfusionali, e nel determinare i relativi bacini di utenza, sono chiaramente dirette a stabilire standards minimi relativi sia ai bacini di utenza ("bacini di utenza aventi una popolazione di almeno 400.000 abitanti, con un minimo di uno per provincia"), sia ai centri trasfusionali (i quali possono integrare i bacini di utenza laddove questi superino i 400.000 abitanti), standars che, come tali, lasciano sufficiente spazio a regioni e province autonome in ordine alle valutazioni concernenti i caratteri locali del territorio, della popolazione, della viabilita' e dei trasporti e pertanto non incidono sui poteri spettanti alla Provincia di Bolzano. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, primo comma, e 6, primo comma, della legge 4 maggio 1990 n. 107, sollevata in riferimento agli artt. 9, n. 10, 16 e 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione, e all'art. 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

Massima n. 17142

Come la Corte ha piu' volte affermato, il coordinamento tecnico si distingue da quello politico-amministrativo e puo' essere affidato anche ad enti o ad istituti appartenenti all'amministrazione statale, purche' dotati della conoscenza e delle esperienze tecniche necessarie ai compiti di volta in volta previsti. Pertanto, non e' possibile rinvenire alcuna lesione delle competenze costituzionalmente assicurate a regioni e province autonome, nelle norme di cui all'art. 8, secondo comma, lett. c), e quarto comma, della legge 4 maggio 1990 n. 107 - le quali prevedono che i centri regionali di coordinamento e di compensazione siano sottoposti nelle loro attivita' dirette al controllo del fabbisogno trasfusionale di emazie e in genere nelle loro funzioni istituzionali, alle indicazioni e al coordinamento dell'Istituto superiore di sanita' "in attuazione delle normative tecniche emanate dal Ministro della sanita', sentita la commissione di cui all'art. 12". Quest'ultimo inciso, infatti, lascia chiaramente intendere che quello previsto da dette disposizioni e' una forma di coordinamento tecnico e non politico-amministrativo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, lett. c), e quarto comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107, sollevata dalla Provincia di Bolzano, in riferimento agli artt. 9, n. 10, 16 e 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e relative norme di attuazione, nonche' 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833). - S. nn. 924/1988, 242/1989, 139/1990.

Massima n. 17143

Al pari di altre disposizioni della legge 4 maggio 1990, n. 107, (fra cui l'art. 6, che prevede che "i centri trasfusionali sono strutture ospedaliere", l'art. 7, secondo comma, per il quale soltanto le unita' di raccolta possono essere gestite direttamente dalle associazioni o dalle federazioni di donatori di sangue, e l'art. 19, secondo comma, che prevede il passaggio alle strutture del Servizio sanitario nazionale anche dei centri trasfusionali della Croce rossa italiana) l'art. 19, primo comma, che a sua volta fa obbligo a regioni e province autonome di trasferire alle Unita' sanitarie locali, ai policlinici universitari e agli istituti pubblici a carattere scientifico, i centri trasfusionali gestiti per convenzione dalle associazioni di volontariato o da strutture private, costituisce un rilevante elemento di un ampio disegno di pubblicizzazione della gestione relativa alle strutture attraverso le quali e' organizzata la raccolta del sangue disciplinata dalla legge n. 107. E poiche' tale disegno (vedi massime precedenti) non e' affatto irragionevole e incompatibile con i principi costituzionali relativi alla tutela della salute in tutto il territorio nazionale, e' da escludersi che la norma in questione dia luogo a lesione delle competenze costituzionalmente affidate alla Provincia di Bolzano. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 4 maggio 1990 n. 107, sollevata in riferimento agli artt. 9, n. 10, 16 e 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto adige, e relative norme di attuazione, e all'art. 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara la illegittimità costituzionale dei seguenti articoli della legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati):

art. 11, primo comma, limitatamente all'inciso "di indirizzo e coordinamento, alle quali devono conformarsi le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

art. 12, quarto comma, secondo periodo, e art. 24, secondo periodo, limitatamente all'inciso "di indirizzo e coordinamento";

2) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, nono comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107, nella parte in cui non prevede un congruo preavviso alla regione o alla provincia autonoma inadempiente in ordine all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, nei confronti dell'intera legge 4 maggio 1990, n. 107, dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione (come attuati dagli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 del d.P.R. 27 luglio 1977, n. 616 e dagli artt. 4, 5 e 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400), e dalla Provincia Autonoma di Trento, in riferimento all'art. 9, n. 10, e all'art. 16 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in connessione con le relative norme di attuazione (dd.PP.RR. 28 marzo 1975, n. 474 e 19 novembre 1987, n. 526), e con gli artt. 4, 5 e 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e con l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

4) dichiara non fondate, in riferimento, per la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento, alle norme parametro indicate al precedente n. 3 del dispositivo e, per la Provincia autonoma di Bolzano, agli artt. 9, n. 10, 16 e 100 dello Statuto, in connessione con le relative norme di attuazione (dd.PP.RR. 28 marzo 1975, n. 474; 6 gennaio 1980, n. 197 e 15 luglio 1988, n. 574) e con l'art. 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, avverso le seguenti disposizioni della legge 4 maggio 1990, n. 107:

art. 1, settimo comma (questione proposta dalla Provincia autonoma di Bolzano);

art. 1, ottavo comma (questione proposta da tutte le ricorrenti);

art. 2, terzo comma (questione proposta da tutte le ricorrenti);

art. 11, quarto comma (questione proposta da tutte le ricorrenti);

art. 11, quinto comma (questione proposta dalla Provincia autonoma di Bolzano);

artt. 4, 5, 6, 7 e 8 (questione proposta dalla Provincia autonoma di Bolzano);

artt. 5, primo comma, e 6, primo comma (questione proposta dalla Provincia autonoma di Bolzano);

art. 8, secondo comma, lettera c) e quarto comma (questione proposta dalla Provincia autonoma di Bolzano);

art. 19, primo comma (questione proposta dalla Provincia autonoma di Bolzano).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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