Corte costituzionale

Sentenza n. 489/1991

Corte cost., sent. 27 dicembre 1991, n. 489

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
489/1991
Data di deposito
27 dicembre 1991
Data di decisione
18 dicembre 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:489

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, comma 8, legge della Regione Piemonte n. 64 del 10 dicembre 1984
  • art. 21, comma 12, legge della Regione Piemonte n. 64 del 10 dicembre 1984

Parametri

Massime

Massima n. 17786

Le disposizioni degli artt. 20, comma ottavo, e 21, comma dodicesimo, della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64, con le quali si stabilisce che agli atti, emessi dal comune, per l'annullamento e la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia economica e popolare si applicano le norme statali relative all'opposizione dinanzi al pretore (art. 11, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma, d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035) sono costituzionalmente illegittime perche' modificano, con tale rinvio, la normativa, in una materia - quale quella dell'ordinamento giurisdizionale e della regolamentazione processuale dei giudizi dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria o amministrativa - che non solo esula dall'ambito delle competenze costituzionalmente attribuite alla Regione (art. 117 Cost.) ma che e' anche oggetto di espressa riserva di legge statale (art. 108 Cost.). - Su analoga questione: S. n. 594/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 20, ottavo comma, e, 21, dodicesimo comma, della legge regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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