Corte costituzionale
Sentenza n. 489/1991
Corte cost., sent. 27 dicembre 1991, n. 489
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 489/1991
- Data di deposito
- 27 dicembre 1991
- Data di decisione
- 18 dicembre 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:489
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, comma 8, legge della Regione Piemonte n. 64 del 10 dicembre 1984
- art. 21, comma 12, legge della Regione Piemonte n. 64 del 10 dicembre 1984
Parametri
Massime
Massima n. 17786
Le disposizioni degli artt. 20, comma ottavo, e 21, comma dodicesimo, della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64, con le quali si stabilisce che agli atti, emessi dal comune, per l'annullamento e la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia economica e popolare si applicano le norme statali relative all'opposizione dinanzi al pretore (art. 11, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma, d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035) sono costituzionalmente illegittime perche' modificano, con tale rinvio, la normativa, in una materia - quale quella dell'ordinamento giurisdizionale e della regolamentazione processuale dei giudizi dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria o amministrativa - che non solo esula dall'ambito delle competenze costituzionalmente attribuite alla Regione (art. 117 Cost.) ma che e' anche oggetto di espressa riserva di legge statale (art. 108 Cost.). - Su analoga questione: S. n. 594/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 20, ottavo comma, e, 21, dodicesimo comma, della legge regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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