Corte costituzionale
Sentenza n. 488/1991
Corte cost., sent. 27 dicembre 1991, n. 488
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 488/1991
- Data di deposito
- 27 dicembre 1991
- Data di decisione
- 18 dicembre 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:488
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, comma 4, regio decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923
- art. 21, comma 2, regio decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923
- art. 21, comma 3, regio decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923
- art. 50, comma 2, regio decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923
Parametri
Massime
Massima n. 17798
Come la Corte ha gia' deciso, mentre le parti, secondo il principio generale, costituzionalmente garantito, dell'art. 806 cod. proc. civ., sono libere di far decidere le controversie fra loro insorte - al posto dei giudici ordinari cui l'art. 102 della Costituzione demanda la funzione giurisdizionale - da arbitri, in quanto tale scelta va intesa come uno dei modi possibili di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24, primo comma, della Costituzione, la fonte dell'arbitrato non puo', pero', porsi in una legge o generalmente in una volonta' autoritativa. Deve quindi dichiararsi la illegittimita' costituzionale degli artt. 21, secondo, terzo e quarto comma, e 50, secondo comma, del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, che, per la determinazione dell'indennita' da corrispondere ai proprietari dei terreni sottoposti a sistemazione idrogeologica, prevedono un arbitrato obbligatorio. - Nello stesso senso, riguardo ai principi su enunciati: S. n. 127/1977.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 21, secondo, terzo, quarto comma, e 50, secondo comma, del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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