Corte costituzionale

Sentenza n. 484/1991

Corte cost., sent. 27 dicembre 1991, n. 484

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
484/1991
Data di deposito
27 dicembre 1991
Data di decisione
18 dicembre 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:484

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione siciliana del 12 maggio 1991
  • legge della Regione siciliana del 1° maggio 1991
  • art. 2, legge della Regione siciliana del 1° maggio 1991
  • art. 1, legge della Regione siciliana del 1° maggio 1991
  • art. 7, legge della Regione siciliana del 1° maggio 1991
  • art. 4, legge della Regione siciliana del 1° maggio 1991
  • art. 8, legge della Regione siciliana del 1° maggio 1991
  • art. 10, legge della Regione siciliana del 1° maggio 1991
  • art. 5, legge della Regione siciliana del 1° maggio 1991
  • art. 9, legge della Regione siciliana del 1° maggio 1991
  • art. 11, legge della Regione siciliana del 1° maggio 1991
  • art. 13, legge della Regione siciliana del 1° maggio 1991
  • art. 12, legge della Regione siciliana del 1° maggio 1991
  • art. 6, legge della Regione siciliana del 1° maggio 1991

Parametri

  • art. 29, statuto regione Sicilia
  • art. 28, statuto regione Sicilia
  • art. 17, statuto regione Sicilia
  • art. 47, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
  • art. 15, statuto regione Sicilia
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979
  • art. 16, legge n. 56 del 28 febbraio 1987
  • art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 20 maggio 1987
  • art. 97, Costituzione
  • tab all., decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979
  • legge n. 833 del 23 dicembre 1978
  • art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 28 novembre 1990
  • art. 78, decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 28 novembre 1990
  • art. 3, Costituzione
  • art. 47, legge n. 833 del 28 dicembre 1978

Massime

Massima n. 17856

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, qualora venga lamentata la violazione di principi generali stabiliti dalle leggi dello Stato, e' corretta da parte del ricorrente l'indicazione di parametri di riferimento che non siano norme della Costituzione o leggi costituzionali, quali, nella specie le norme interposte contenute in leggi ordinarie, da cui i detti principi sarebbero desumibili. Riguarda quindi il merito della questione - e non la sua ammissibilita' - la conseguente verifica della sussistenza dei principi stessi e della difformita' rispetto ad essi della legge regionale impugnata. (Rigetto delle eccezioni di inammissibilita' concernenti la legge della Regione Sicilia approvata il 12 maggio 1991 in materia di personale delle unita' sanitarie locali).

Massima n. 17857

L'inosservanza del termine di tre giorni stabilito per l'invio al Commissario dello Stato del disegno di legge approvato dall'assemblea regionale siciliana altra conseguenza non produce se non che il termine di cinque giorni dato al Commissario dello Stato per l'impugnazione della legge decorre dall'ulteriore giorno dell'effettivo invio della legge medesima, dovendosi quest'ultimo considerare spostato in avanti di un numero di giorni pari a quelli del ritardo nell'invio della legge. Risulta cosi' assicurato per intero il rispetto del predetto periodo per l'impugnativa e, conseguentemente, anche dell'ulteriore termine di otto giorni, avente medesima decorrenza, previsto per la promulgazione dello stesso testo legislativo regionale. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 28 e 29 dello Statuto speciale per la Regione siciliana, della questione di legittimita' costituzionale della legge regionale approvata il 1-2 maggio 1991). - S. n. 365/1990.

Massima n. 17858

Ai sensi dell'art. 17 dello statuto speciale per la Regione siciliana, la sanita' pubblica e' materia assoggettata a potesta' legislativa concorrente della regione e deve quindi esercitarsi nel rispetto dei principi generali desumibili dalle leggi dello Stato, fra i quali e' certamente quello posto dall'art. 47 l. 23 dicembre 1978, n. 833, che ha riservato alla competenza statale la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale sanitario e amministrativo delle U.S.L.. Riguardo ad entrambe le categorie di detto personale spetta pertanto alla regione la sola potesta' legislativa di attuazione, in conformita' alle previsioni del quarto comma del citato art. 47, non rilevando in contrario, a fronte della predetta disposizione statutaria, ne' il richiamo all'art. 80 della stessa l. n. 833 del 1978, che fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale nelle materie considerate dalla legge medesima ne' l'art. 15 dello statuto, al fine di riservare, almeno per il personale amministrativo delle U.S.L. la competenza esclusiva regionale. - S. nn. 41/1966, 122/1990.

Massima n. 17859

Violano i limiti della potesta' legislativa di attuazione spettante alla Regione Sicilia in tema di stato giuridico del personale delle U.S.L. (v. massima C) le norme regionali che dispongono in favore di alcune categorie del personale di ruolo in possesso di determinati titoli professionali e/o di studio, l'inquadramento in qualifiche superiori mediante concorso riservato. Tali norme sono infatti in contrasto con quanto stabilito dal d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in applicazione degli artt. 97 Cost. e 47 l. n. 833 del 1978, circa la regola del pubblico concorso per l'accesso all'impiego e alle qualifiche presso le U.S.L., e non sono peraltro riconducibili alle previsioni della l. n. 207 del 1985, riguardante le possibilita' di inquadramento di personale precario solo entro un determinato periodo temporale, ormai decorso. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, 2, 4, 7 della legge della regione siciliana approvata il 1-2 maggio 1991. - S. n. 122/1990.

Massima n. 17860

L'inquadramento in ruolo, a domanda, di personale di secondo e quarto livello, in posizione di precariato nel biennio 1989/90, previa selezione riservata per titoli e prescindendo dall'iscrizione nelle liste di collocamento leggi statali in materia cui la regione deve attenersi in sede di legislazione attuativa (v. masima C), e che, esauritosi il periodo transitorio considerato dalla l. n. 207 del 1985, hanno imposto per le assunzioni del personale in questione, la regola della non prescindibilita' dalle liste di collocamento (art. 16, l. n. 56 del 1987 e relativi decreti attuativi: d.p.c.m. 18 settembre 1987, n. 392, 27 dicembre 1988, s.n.; art. 5 d.P.R. n. 270 del 1987). Non puo' peraltro sostenersi la conformita' della previsione regionale all'art. 9, d.P.R. n. 761 del 1978 - consentendo detta norma l'assunzione per chiamata diretta solo per personale di secondo livello e sulla base dell'accordo nazionale unico - dovendosi altresi' rilevare il contrasto della previsione stessa con il principio del rispetto del limite degli organici (art. 97 Cost.), che fa dell'organizzazione un "prius" rispetto al reclutamento dei soggetti da assumere. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 8 della legge della regione siciliana approvata il 1-2 maggio 1991. - S. nn. 20/1989, 998/1988.

Massima n. 17861

Non e' consentito alla regione Sicilia, in sede di legislazione attuativa, spettantele in materia, (v. massima C) disporre inquadramenti di personale delle U.S.L. anche amministrativo, in profili professionali superiori o diversi rispetto a quanto previsto nelle tabelle di equiparazione allegate al d.P.R. n. 761 del 1979. Non ha rilievo, al riguardo, che la normativa regionale sia riferibile a precedenti disposizioni di leggi dello Stato o della regione stessa (l. reg. n. 34 del 1987) in quanto la omessa impugnativa di queste ultime, per simili profili di illegittimita' costituzionale non puo' costituire precedente atto a giustificare l'emanazione di norme ripetitive della medesima illegittimita' e a sottrarre dette norme alle censure poste in relazione a precisi parametri. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi: l'art. 5 della legge della regione siciliana approvata il 1-2 maggio 1991, che inquadra le qualifiche di autisti e centralinisti degli enti locali e operai dgli enti ospedalieri transitati alle U.S.L. come operai tecnici, anziche' come agenti tecnici (cfr. tab. G e F del d.P.R. n. 761 del 1979, art. 39 del d.P.R. n. 384 del 1990); l'art. 9 poiche' riferendosi al "capo ripartizione titolare di una funzione e/o servizio amministrativo", formula un'equiparazione non prevista nelle tabelle suddette; e l'art. 10, che l'equipara ai collaboratori coordinati, aventi la titolarita' di un ufficio di una cassa mutua provinciale da almeno cinque anni, con la qualifica di dirigente con almeno cinque anni nella qualifica stessa e nella posizione funzionale di direttore amministrativo, invece di ricomprendere tali collaboratori nel gruppo di qualifiche dei "collaboratori amministrativi" previste dalle tabelle statali.

Massima n. 17862

E' precluso alla regione Sicilia, in sede di potesta' di attuazione spettantele in materia di disciplina del personale delle U.S.L. (v. massima C), estendere l'applicabilita' di disposizioni contenute nell'accordo ospedaliero del 17 febbraio 1979, antecedente all'istituzione del servizio sanitario nazionale e alla relativa disciplina del personale, nonche' all'entrata in vigore, al 31 dicembre 1982, dei nuovo contratti collettivi. Non puo' quindi essere disposto in riferimento all'art. 74 di detto accordo, che consentiva l'inquadramento a collaboratore direttivo degli aggiunti principali ad esaurimento (pur con titolo di studio inferiore alla laurea), ma al raggiungimento di 5 anni di anzianita', l'applicazione di tale beneficio a favore degli assistenti amministrativi regionali. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 11 della legge della regione siciliana approvata il 1-2 maggio 1991.

Massima n. 17863

La trasformazione di una qualifica in un'altra superiore mira ad ampliare le prospettive di progressione funzionale del personale attraverso un'estensione delle possibilita' di accesso al livello superiore, il che' e' in contrasto con la disciplina posta dalla legge dello Stato, rispetto alla quale il legislatore regionale, in virtu' del principio posto dall'art. 47 della legge n. 833 del 1978, ha solo il potere di emanare norme di attuazione (v. massima C). Esorbitano da tale potesta' e sono conseguentemente illegittimi, gli artt. 12 e 13 della legge della regione siciliana approvata il 1-2 maggio 1991, in quanto prevedono l'istituzione di posti della qualifica intermedia, mediante la integrale trasformazione di quella iniziale per i profili dei medici e degli psicologi dei consultori familiari, e ammettono gli assistenti medici e i collaboratori psicologi in servizio presso quelle strutture a concorso riservato per la prima copertura dei posti trasformati e cio' in violazione sia degli artt. 8 e 78 del d.P.R. n. 384 del 1990 - che invece autorizzano le regioni ad operare la detta trasformazione soltanto in ben definiti limiti percentuali e secondo le disposizioni del Ministro della sanita' - sia della normativa generale delle assunzioni mediante concorso (v. massima D).

Massima n. 17864

E' precluso alla regione, in sede di legislazione attuativa, applicare una disposizione di legge statale che abbia avuto efficacia limitata nel tempo e carattere di straordinarieta', quale, nella specie, la l. n. 243 del 1980, contenente specifiche modalita' per la "straordinaria riqualificazione degli infermieri generici". E' pertanto costituzionalmente illegitimo anche per l'ulteriore contrasto con i principi di ragionevolezza e di non arbitrarieta' e quindi di buon andamento (art. 97 Cost.), in quanto comporta un indeterminato accrescimento degli organici degli infermieri professionali, l'art. 6 della legge della regione siciliana approvata il 1-2 maggio 1991, il quale autorizza la costituzione dei corsi speciali "a regime" per infermieri professionali, riservati agli operatori professionali di seconda categoria (infermieri generici) e la necessaria trasformazione dei posti in organico al termine dei corsi predetti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della legge della regione siciliana, approvata dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del 1-2 maggio 1991, recante norme in materia di personale delle unità sanitarie locali;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della suindicata legge della regione siciliana, sollevata, in riferimento agli artt. 28 e 29 dello statuto speciale, dal Commissario dello Stato per la regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.

Il direttore di cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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