Corte costituzionale
Sentenza n. 48/1991
Corte cost., sent. 6 febbraio 1991, n. 48
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 48/1991
- Data di deposito
- 6 febbraio 1991
- Data di decisione
- 28 gennaio 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:48
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 4, legge provincia Bolzano n. 49 del 7 dicembre 1983
Parametri
- art. 10, comma 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 10, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 4, Costituzione
Massime
Massima n. 16899
Il diritto di precedenza nel collocamento al lavoro a favore dei residenti nella Provincia di Bolzano e' previsto dall'art. 10, terzo comma, dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige, - applicabile anche in tale Provincia - solo per le assunzioni di lavoratori che, iscritti nelle liste di collocamento, siano oggetto di richiesta, numerica o nominativa, del datore di lavoro, ma non, invece, per le assunzioni dirette, secondo il disposto dell'art. 11, n. 6, della legge 26 aprile 1949, n. 464, presso aziende con non piu' di tre dipendenti. Percio', per il netto contrasto con il precetto statutario - assorbite le altre denunciate violazioni degli artt. 3, primo comma, 41, 2 e 4 Cost. - va riconosciuta illegittima la previsione di sanzioni amministrative, nell'art. 9, quarto comma, della legge della Provincia di Bolzano 7 dicembre 1983, n. 49, per coloro che assumono lavoratori non residenti quando vi siano lavoratori residenti di pari qualifica e specializzazione, anche nei casi di assunzione diretta di cui agli artt. 11 e 19 della legge n. 264 del 1949.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, della legge provinciale di Bolzano 7 dicembre 1983, n. 49 (Disciplina del controllo sul collocamento), nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa anche nei casi di assunzione diretta dei lavoratori di cui all'art. 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in violazione del diritto di precedenza previsto dall'art. 10, terzo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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