Corte costituzionale

Sentenza n. 478/1991

Corte cost., sent. 19 dicembre 1991, n. 478

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
478/1991
Data di deposito
19 dicembre 1991
Data di decisione
16 dicembre 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:478

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 4, ., legge della Regione Veneto n. 47 del 8 maggio 1980
  • art. 13, comma 4, legge della Regione Veneto n. 47 del 8 maggio 1980
  • art. 13, ultimo co., legge della Regione Veneto n. 47 del 8 maggio 1980

Parametri

Massime

Massima n. 17731

Come gia' affermato dalla Corte, esula dalla competenza regionale la materia della politica sociale in tema di occupazione, per cui non potrebbero giustificarsi limitazioni alla liberta' di lavoro introdotte con leggi regionali per il perseguimento di finalita' attinenti a tali categorie di interessi. Non puo' dunque condividersi, nel caso, la tesi della intervenuta Regione Veneto, prospettata sul presupposto che tale competenza le spetti, e secondo la quale la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto di persone con natanti a motore al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' del titolare, prevista dall'impugnato art. 13, quarto comma, della legge della stessa Regione 8 maggio 1980, n. 47, si potrebbe giustificare, fra l'altro, con l'esigenza di favorire nel settore dei trasporti "il ricambio degli addetti creando cosi' nuovi posti di lavoro". - S. nn. 20/1989 e 998/1988.

Massima n. 17732

La ratio della disposizione di cui all'art. 13, quarto comma, legge Regione Veneto 8 maggio 1980, n. 47, prevedente la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio del servizio pubblico di trasporto di persone con natanti a motore al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' da parte del titolare, risulta fondata su una presunzione, tratta da una regola di comune esperienza e presente nel nostro ordinamento positivo, secondo cui, indipendentemente da accertamenti sanitari, al raggiungimento di una certa eta' viene meno l'idoneita' psico-fisica per l'esercizio di attivita' di lavoro, tanto piu' quando, come nel caso, trattasi di attivita' coinvolgenti l'incolumita' dei soggetti trasportati. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, quarto comma, legge Regione Veneto 8 maggio 1980, n. 47, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 17733

La categoria degli esercenti il servizio pubblico di trasporto di persone con natanti a motore e quella degli esercenti il servizio di piazza con autovettura non sono omogenee, attesa la diversita' qualitativa delle due attivita', sicche' appare giustificata la diversa disciplina adottata per i trasporti lagunari relativamente alla decadenza dell'autorizzazione per raggiunti limiti di eta'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, quarto comma, legge Regione Veneto 8 maggio 1980, n. 47, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 17736

Il principio desumibile - a parere del giudice a quo - dalla legislazione statale di settore, in base al quale sarebbe esclusa l'esistenza di una presunzione assoluta del venir meno del requisito dell'idoneita' fisica per limiti di eta', ben puo' - ove fosse riconosciuto esistente - conoscere deroghe se queste, come nel caso, siano giustificate dalla peculiarita' della navigazione interna nella regione interessata che solo il legislatore regionale, titolare della materia, e' in grado di valutare con piena cognizione di causa e adeguatamente apprezzare nello stabilire i requisiti di coloro che devono esercitare l'attivita' nel territorio regionale.

Massima n. 17737

Una volta esclusa (v. massime precedenti) l'irragionevolezza della scelta legislativa (decadenza dell'autorizzazione per il servizio pubblico di trasporto di persone con natanti a motore per raggiunti limiti di eta') la cui ratio e' individuabile nell'esigenza di salvaguardare la sicurezza dei trasporti di interesse regionale, non puo' ritenersi violato, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, il precetto costituzionale in tema di liberta' dell'iniziativa economica, quando, come nel caso, le limitazioni rispondono a tale esigenza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, quarto comma, legge Regione Veneto 8 maggio 1980, n. 47, sollevata in riferimento all'art. 41, primo comma, Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, quarto comma, della legge della regione Veneto 8 maggio 1980, n. 47 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative ai consorzi dei bacini di trasporto e ai singoli comuni in materia di navigazione lacuale, fluviale, lagunare, e sui canali navigabili e idrovie relativamente ai servizi di trasporto non di linea) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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