Corte costituzionale
Sentenza n. 478/1991
Corte cost., sent. 19 dicembre 1991, n. 478
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 478/1991
- Data di deposito
- 19 dicembre 1991
- Data di decisione
- 16 dicembre 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:478
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 4, ., legge della Regione Veneto n. 47 del 8 maggio 1980
- art. 13, comma 4, legge della Regione Veneto n. 47 del 8 maggio 1980
- art. 13, ultimo co., legge della Regione Veneto n. 47 del 8 maggio 1980
Parametri
Massime
Massima n. 17731
Come gia' affermato dalla Corte, esula dalla competenza regionale la materia della politica sociale in tema di occupazione, per cui non potrebbero giustificarsi limitazioni alla liberta' di lavoro introdotte con leggi regionali per il perseguimento di finalita' attinenti a tali categorie di interessi. Non puo' dunque condividersi, nel caso, la tesi della intervenuta Regione Veneto, prospettata sul presupposto che tale competenza le spetti, e secondo la quale la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto di persone con natanti a motore al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' del titolare, prevista dall'impugnato art. 13, quarto comma, della legge della stessa Regione 8 maggio 1980, n. 47, si potrebbe giustificare, fra l'altro, con l'esigenza di favorire nel settore dei trasporti "il ricambio degli addetti creando cosi' nuovi posti di lavoro". - S. nn. 20/1989 e 998/1988.
Massima n. 17732
La ratio della disposizione di cui all'art. 13, quarto comma, legge Regione Veneto 8 maggio 1980, n. 47, prevedente la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio del servizio pubblico di trasporto di persone con natanti a motore al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' da parte del titolare, risulta fondata su una presunzione, tratta da una regola di comune esperienza e presente nel nostro ordinamento positivo, secondo cui, indipendentemente da accertamenti sanitari, al raggiungimento di una certa eta' viene meno l'idoneita' psico-fisica per l'esercizio di attivita' di lavoro, tanto piu' quando, come nel caso, trattasi di attivita' coinvolgenti l'incolumita' dei soggetti trasportati. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, quarto comma, legge Regione Veneto 8 maggio 1980, n. 47, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Massima n. 17733
La categoria degli esercenti il servizio pubblico di trasporto di persone con natanti a motore e quella degli esercenti il servizio di piazza con autovettura non sono omogenee, attesa la diversita' qualitativa delle due attivita', sicche' appare giustificata la diversa disciplina adottata per i trasporti lagunari relativamente alla decadenza dell'autorizzazione per raggiunti limiti di eta'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, quarto comma, legge Regione Veneto 8 maggio 1980, n. 47, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Massima n. 17736
Il principio desumibile - a parere del giudice a quo - dalla legislazione statale di settore, in base al quale sarebbe esclusa l'esistenza di una presunzione assoluta del venir meno del requisito dell'idoneita' fisica per limiti di eta', ben puo' - ove fosse riconosciuto esistente - conoscere deroghe se queste, come nel caso, siano giustificate dalla peculiarita' della navigazione interna nella regione interessata che solo il legislatore regionale, titolare della materia, e' in grado di valutare con piena cognizione di causa e adeguatamente apprezzare nello stabilire i requisiti di coloro che devono esercitare l'attivita' nel territorio regionale.
Massima n. 17737
Una volta esclusa (v. massime precedenti) l'irragionevolezza della scelta legislativa (decadenza dell'autorizzazione per il servizio pubblico di trasporto di persone con natanti a motore per raggiunti limiti di eta') la cui ratio e' individuabile nell'esigenza di salvaguardare la sicurezza dei trasporti di interesse regionale, non puo' ritenersi violato, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, il precetto costituzionale in tema di liberta' dell'iniziativa economica, quando, come nel caso, le limitazioni rispondono a tale esigenza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, quarto comma, legge Regione Veneto 8 maggio 1980, n. 47, sollevata in riferimento all'art. 41, primo comma, Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, quarto comma, della legge della regione Veneto 8 maggio 1980, n. 47 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative ai consorzi dei bacini di trasporto e ai singoli comuni in materia di navigazione lacuale, fluviale, lagunare, e sui canali navigabili e idrovie relativamente ai servizi di trasporto non di linea) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze