Corte costituzionale
Sentenza n. 47/1991
Corte cost., sent. 2 febbraio 1991, n. 47
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 47/1991
- Data di deposito
- 2 febbraio 1991
- Data di decisione
- 17 gennaio 1991
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:47
Norme oggetto del giudizio
- art. 33, comma 3, legge n. 352 del 25 maggio 1970
- art. 19, legge n. 29 del 6 febbraio 1948
- art. 18, legge n. 29 del 6 febbraio 1948
- art. 17, legge n. 29 del 6 febbraio 1948
- art. 9, legge n. 29 del 6 febbraio 1948
- art. 58, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 68, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 59, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 61, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 76, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 60, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 33, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 71, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 57, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 35, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 72, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 32, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 60, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 75, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 27, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- Tit.II,C.7, sez.II,III, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 80, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 51, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 58, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- Tit.II,C.6, sez.II,III, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 34, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 79, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 74, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 69, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 49, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 70, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 56, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 81, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 68, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- Tit.II,C.4, Sez.II,III, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 55, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- Tit.II,C.5, sez.II,III, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 47, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
Parametri
Massime
Massima n. 16923
Nel giudizio di ammissibilita' di richiesta di referendum abrogativo deve escludersi la legittimazione ad intervenire in tale procedimento a soggetti diversi da quelli specificatamente indicati dall'art. 33, terzo comma, l. 25 maggio 1970 n. 352. Proprio dal tenore letterale della norma si evince l'intento di circoscrivere a soggetti specifici l'esercizio di tale facolta': " i delegati e i presentatori", come "portatori della volonta' di coloro che hanno sottoscritto la relativa istanza", ed "il Governo", quale "rappresentante dello Stato nella sua unita'", al fine di assicurare, "le condizioni necessarie e sufficienti per un legittimo contraddittorio". La richiesta di estendere il contraddittorio ad altri cointeressati ( nella specie: Comitato per la difesa ed il rilancio della Costituzione) trova ostacolo anche nella strutturazione del procedimento referendario, caratterizzato da precise scansioni temporali e nella conseguente esigenza di contenere entro rigorosi limiti di tempo anche la fase del controllo di ammissibilita'
Massima n. 16924
Alla Corte costituzionale non e' dato il potere di riscrivere alcun punto del testo della Carta costituzionale indipendentemente dalla ragione eventualmente prospettata (nella specie: le leggi elettorali furono oggetto di emendamento aggiuntivo per essere comprese tra quelle non soggette a referendum abrogativo, seduta pomeridiana del 16 ottobre 1947, ma non furono inserite nel testo finale per errore redazionale). La Costituzione, infatti, e' quella di cui al testo approvato con la votazione finale del 27 dicembre 1947, promulgato dal Capo provvisorio dello Stato e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Ne' alla Corte e' dato alcun potere di sindacato sugli "interna corporis" dell'Assemblea costituente in quanto l'approvazione finale della Carta costituzionale si ricollega all'esercizio di un potere del tutto speciale, quale e' quello costituente. - V., invece, sul potere della Corte sugli "interna corporis" del Parlamento con riferimento all'approvazione delle leggi ordinarie, le sent. nn. 3/1957, 9/1959, 68/1978, 152/1982 e 292/1984.
Massima n. 16926
Non e' possibile ricavare l'implicita esclusione dall'ambito referendario delle leggi elettorali per via di interpretazione sistematica, attraverso il raffronto del dettato dell'art. 75, secondo comma, con il dettato dell'art. 72, quarto comma, della Costituzione, perche' ben diversa e' la portata delle due norme, riguardando la prima l'iter di formazione della legge, in vista di una piu' ampia partecipazione al dibattito parlamentare, e la seconda la non sottoponibilita' di talune leggi al particolare iter abrogativo tramite referendum. Senza contare che, leggi elettorali a parte, pure per altri versi manca la prospettata corrispondenza di ordine letterale. Conseguentemente la coordinata lettura di dette norme non consente l'inclusione delle leggi elettorali tra quelle espressamente escluse dalle consultazioni referendarie.
Massima n. 16927
Una interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 1987 (reiettiva della richiesta di referendum per l'abrogazione degli artt. 25, 26 e 27 della legge n. 195 del 1958, recante "norme sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura") nel senso che essa precluderebbe ogni iniziativa referendaria avente per oggetto una legge elettorale, andrebbe al di la' dei suoi effettivi contenuti e significati. Tale sentenza, infatti, muovendo dalla premessa che le leggi elettorali relative alla composizione ed al funzionamento di organi costituzionali o aventi rilevanza costituzionale sono da ricondurre fra le leggi "costituzionalmente necessarie" e non fra le leggi "a contenuto costituzionalmente vincolato", e' pervenuta ad una conclusione di inammissibilita' non in forza di una generale esclusione del referendum nella materia elettorale, ma in forza di altre "due concorrenti ragioni": la "assenza di una evidente finalita' intrinseca al quesito", lesiva della "consapevolezza del voto", e la "indefettibilita' della dotazione di norme elettorali", che non consente che un organo (come il C.S.M.) la cui composizione elettiva e' espressamente prevista dalla Costituzione, sia esposto "alla eventualita', anche soltanto teorica, di paralisi di funzionamento". - S. n. 29/1987.
Massima n. 16928
Perche' un quesito referendario sia ammissibile, occorre che sia chiaro, univoco ed omogeneo nel senso che all'elettore sia garantito l'espressione di un voto consapevole e che dalle norme proposte per l'abrogazione sia dato trarre, con evidenza, una matrice razionalmente unitaria o un comune principio, la cui eliminazione o permanenza dipenda dalle risposte del corpo elettorale. - S. nn. 16/1978, 22/1981, 25/1981, 26/1981 e 28/1981; 29/1987; 63/1990, 64/1990 e 65/1990.
Massima n. 16929
La richiesta di referendum per l'abrogazione parziale della legge 6 febbraio 1948 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni (norme per l'elezione del Senato della Repubblica) non risponde a necessari requisiti di chiarezza, univocita' ed omogeneita' del quesito, in quanto dalla lettura del complesso normativo conseguente all'abrogazione referendaria, emerge con evidenza che tale abrogazione finirebbe per condurre ad una disciplina del procedimento elettorale non chiara. Il carattere oggettivamente ambiguo, rilevabile sia nel quesito referendario sia nella normativa di risulta, viene, infatti, a riflettersi, da un lato all'assenza di univocita' della domanda referendaria e quindi all'impossibilita' di garantire ai cittadini l'esercizio del voto con la dovuta consapevolezza, e, dall'altro lato, nell'eventualita' di una paralisi, anche se temporanea, che l'incertezza relativa alle norme elettorali applicabili potrebbe determinare nel funzionamento di un organo costituzionalmente necessario qual e' il Senato della Repubblica. Da tutto cio' consegue che non puo' essere sottoposto a consultazione popolare il quesito referendario finalizzato all'abrogazione delle norme che prevedono: a) la possibilita' per i candidati di presentarsi in piu' di un collegio senatoriale nell'ambito della stessa Regione; b) l'elezione in ogni collegio del candidato che abbia ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 65% dei votanti e la relativa proclamazione da parte dell'Ufficio elettorale circoscrizionale dei candidati che hanno conseguito detto quorum; c) la proclamazione, da parte dell'ufficio elettorale regionale, del candidato che abbia ottenuto, nel collegio, la maggioranza semplice dei voti validi solamente se questo collegio risulti l'unico, tra quelli inclusi nella Regione, in cui nessun candidato abbia conseguito il quorum del 65%. (Inammissibilita' della richiesta di referendum popolare degli artt. 9 (nelle parti indicate nell'epigrafe della sentenza) 17 (nelle parti indicate nell'epigrafe della sentenza) 18 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza) e 19 (nelle parti indicate nell'epigrafe della sentenza) della legge 6 febbraio 1948, n. 29 ("Norme per la elezione del Senato della Repubblica"), e successive modificazioni ed integrazioni). - S. nn. 16/1978 e 29/1987.
Massima n. 16930
Il quesito referendario diretto ad abrogare talune norme della legge 30 marzo 1957 n. 361, in particolare quelle che prevedono per l'elettore a) la possibilita' di esprimere piu' di una preferenza nell'ambito della lista votata; b) la possibilita' di assegnare le preferenze anche con indicazioni diverse da quella rappresentata dallo scrivere il nominativo dei candidati preferiti a fianco del contrassegno della lista votata, nonche' e) la modifica della procedura di scrutinio e di ricognizione delle preferenze allo scopo di evitare, per quanto possibile, brogli; si presenta chiaro, univoco ed omogeneo, tale, quindi, da consentire all'elettore di esprimere il proprio voto con piena consapevolezza ( amissibilita' del referendum per l'abrogazione degli artt. 4 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 58 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 59 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 60 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza) 61, 68 (nelle parti indicate nell'epigrafe della sentenza), e 76 (nella parte indicata nell'epigrafe dela sentenza) del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ("Approvazione del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati"). - S. nn. 16/1978 e 29/1987.
Massima n. 16931
Il quesito referendario abrogativo relativo a talune norme del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e successive modoficazioni ed itegrazioni, in particolare quelle che, nelle intenzioni dei promotori, hanno per oggetto: a) l'eliminazione dell'attuale differenziazione tra il sistema elettorale per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti e quello previsto per i comuni con popolazione superiore, a vantaggio del primo (c.d. sistema maggioritario; b) l'eliminazione del potere conferito all'elettore per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di votare per i singoli candidati prescelti, in qualunque lista ricompresi (c.d. panachage), si presenta ambiguo e suscettibile di generare incertezze sulle conseguenze dell'abrogazione, dando spazio ad una normativa priva di una sua intrinseca ratio unitaria e suscettibile di interpretazioni diverse in punti fondamentali, anche a prescindere dal rischio di una paralisi nel funzionamento degli organi elettivi comunali fino all'adozione da parte del legislatore ordinario di una disciplina integrativa. Da tutto cio' consegue che non puo' essere sottoposto a consultazione elettorale il quesito referendario sopra descritto. (Inammissibilita' della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 11 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 12, 27 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 32, 33, 34, 35, 47 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 49 (nella parte indicata indicata nell'epigrafe della sentenza), 51 (nelle parti indicate nell'epigrafe della sentenza), 55 (nelle parti indicate nell'epigrafe della sentenza), 56, 57, 58, 60 (nelle parti indicate nell'epigrafe della sentenza), 68,69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 79, 80 e 81, nonche' delle intestazioni delle Sezioni II (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), e III del Capo IV del Titolo II, delle Sezioni II (nelle parti indicate nell'epigrafe della sentenza), e III del Capo V del Titolo II, delle Sezioni II (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza) e III del Capo VI del Titolo II, e delle Sezioni II (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza) e III del Capo VII del Titolo II del decreto del Presidente dela Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 ("Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali"), e successive modificazioni ed integrazioni. - S. nn. 16/1978 e 29/1987
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili le richieste di referendum popolare per l'abrogazione:
a) degli artt. 9 (nelle parti indicate in epigrafe), 17 (nelle parti indicate in epigrafe), 18 (nella parte indicata in epigrafe) e 19 (nelle parti indicate in epigrafe) della legge 6 febbraio 1948, n. 29 ("Norme per la elezione del Senato della Repubblica"), e successive modificazioni ed integrazioni;
b) degli artt. 11 (nella parte indicata in epigrafe), 12, 27 (nella parte indicata in epigrafe), 32, 33, 34, 35, 47 (nella parte indicata in epigrafe), 49 (nella parte indicata in epigrafe), 51 (nelle parti indicate in epigrafe), 55 (nelle parti indicate in epigrafe), 56, 57, 58, 60 (nelle parti indicate in epigrafe), 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 (nella parte indicata in epigrafe), 79, 80 e 81, nonché delle intestazioni delle Sezioni II (nella parte indicata in epigrafe) e III del Capo IV del Titolo II, delle Sezioni II (nelle parti indicate in epigrafe) e III del Capo V del Titolo II, delle Sezioni II (nella parte indicata in epigrafe) e III del Capo VI del Titolo II, e delle Sezioni II (nella parte indicata in epigrafe) e III del Capo VII del Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 ("Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali"), e successive modificazioni ed integrazioni;
2) dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione:
degli artt. 4 (nella parte indicata in epigrafe), 58 (nella parte indicata in epigrafe), 59 (nella parte indicata in epigrafe), 60 (nelle parti indicate in epigrafe), 61, 68 (nelle parti indicate in epigrafe) e 76 (nella parte indicata in epigrafe) del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ("Approvazione del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati").
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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