Corte costituzionale

Sentenza n. 467/1991

Corte cost., sent. 19 dicembre 1991, n. 467

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
467/1991
Data di deposito
19 dicembre 1991
Data di decisione
16 dicembre 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:467

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 3, legge n. 772 del 15 dicembre 1972
  • art. 8, comma 2, legge n. 772 del 15 dicembre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 17726

Secondo il paradigma logico proprio dei giudizi di ragionevolezza, nei casi in cui vengano in questione contrapposti interessi di rilievo costituzionale, occorre raffrontare il particolare bilanciamento operato dal legislatore, nell'ipotesi denunciata, con la gerarchia dei valori coinvolti nella scelta legislativa quale risulta stabilita nelle norme costituzionali.

Massima n. 17727

La regola della proporzionalita' della limitazione di un diritto inviolabile dell'uomo in riferimento all'adempimento di un dovere costituzionale inderogabile, impone che il legislatore, nel suo discrezionale bilanciamento dei valori costituzionali, possa restringere il contenuto del diritto inviolabile - qual'e', nella specie, il diritto alla professione della propria fede religiosa - soltanto nei limiti strettamente necessari alla protezione dell'interesse pubblico sottostante al dovere costituzionale contrapposto, qual'e' a sua volta, nella specie, l'obbligo di prestare il servizio militare di leva in tempo di pace. E tali limiti sono indubbiamente superati con la mancata estensione dell'esonero, a pena espiata, dalla prestazione del servizio militare - previsto dall'art. 8, terzo comma, legge 15 dicembre 1972, n. 772, per l'obiettore di coscienza che, senza aderire alla possibilita' della prestazione di servizi alternativi, rifiuti il servizio militare prima dell'incorporazione - all'obiettore che abbia manifestato tale rifiuto dopo aver assunto il servizio, data la concreta eventualita' che, non potendo giovarsi dell'esonero, lo stesso obiettore sia esposto ad una lunga e pesante serie di condanne penali.

Massima n. 17728

La disparita' di trattamento fra obiettori di coscienza che, senza aderire alla possibilita' della prestazione di servizi alternativi, rifiutino il servizio militare prima di, o dopo, averlo assunto, posta in essere, dall'art. 8, terzo comma, legge 15 dicembre 1972, n. 772, per la mancata estensione ai secondi dell'esonero - previsto per i primi dopo che la pena inflitta per il rifiuto sia stata espiata - dall'ulteriore prestazione del servizio militare, e' palesemente irrazionale, sia perche' introduce un discrimine all'interno di una disciplina comportante a livello di norme costituzionali (artt. 19 e 21, da una parte, e 52, dall'altra) un medesimo bilanciamento di valori, sia perche' non puo' costituire un valido criterio di discrimine il momento in cui l'obiezione viene manifestata, momento che, salva sempre la prova contraria, si deve presumere coincidente con il tempo della maturazione di un profondo e imprescindibile convincimento religioso (ovvero morale e filosofico). - Sulla non irragionevolezza dell'altra (fondamentale) distinzione operata dal legislatore riguardo al rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, a seconda che sia accompagnato, o no, dall'adesione alle possibilita' di prestazioni di servizi civili o militari alternativi, e della conseguente esclusione dal campo dell'illecito penale, della prima, e non, invece, della seconda ipotesi: S. n. 409/1989.

Massima n. 17772

Per la riconosciuta violazione e dell'art. 19 (ved. massima B) e dell'art. 3 Cost. (ved. massima C) deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui non prevede che l'espiazione della pena da parte di chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici concessi dalla stessa legge, rifiuta, per i motivi di coscienza indicati nell'art. 1, il servizio militare di leva dopo averlo assunto, esonera dalla prestazione dal servizio militare, sempreche' la durata della pena espiata sia complessivamente almeno pari al tempo residuo di servizio militare da prestare.

Massima n. 17773

Per gli stessi motivi per cui e' da ritenersi irrazionale (ved. massime C e D) sotto il profilo dell'esonero dal servizio militare a pena espiata, anche sotto il profilo della misura delle pene edittali, la disparita' di trattamento, ex art. 8, secondo e terzo comma legge 15 dicembre 1972, n. 772, riguardo al rifiuto, per motivi, di coscienza, del servizio militare, fra militari che, senza aderire alla possibilita' di servizi alternativi, abbiano dichiarato il rifiuto prima e militari che l'abbiano manifestato dopo averlo assunto, va ritenuta ingiustificata. Sotto tale profilo, pero' la denunciata disparita' - che, al contrario di quanto ritiene il giudice a quo, non opera necessariamente a danno dell'obiettore di coscienza che effettui il rifiuto dopo essere stato incorporato - non puo' essere eliminata dalla Corte ne' con una pronuncia di accoglimento, che nella prima delle suddette ipotesi potrebbe dar luogo ad un effetto peggiorativo delle sanzioni penali, ne' con una pronuncia demolitoria, con la quale si verrebbe a privare del tutto di sanzione comportamenti non illegittimamente inclusi (come gia' riconosciuto dalla Corte) nella sfera dell'illecito penale. E' quindi urgente, in materia, un intervento razionalizzatore del legislatore. (Inammissibilita'della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 19 Cost.) - S. n. 409/1989 (v. massima D).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui non prevede che l'espiazione della pena da parte di chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici concessi dalla suddetta legge, rifiuta, in tempo di pace, per i motivi di coscienza indicati nell'art. 1 della predetta legge, il servizio militare di leva, dopo averlo assunto, esonera dalla prestazione del servizio militare;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 19 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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